Nella Sentenza n. 4629 del 4 ottobre 2017 del Consiglio di Stato, la questione controversa in esame riguarda la legittimità di una Delibera con cui una Giunta municipale ha istituito la terza sede farmaceutica. I Giudici rilevano che la cd. “liberalizzazione delle farmacie”, perseguita dal Dl. n.1/12, non comporta che il Comune preveda l’allocazione delle nuove Farmacie (corrispondenti al parametro dei 1.750 abitanti o adeguata frazione) con priorità nelle zone scarsamente abitate, ma che realizzi l’obiettivo “di assicurare un’equa distribuzione sul territorio” e, solo in via aggiuntiva, introduce il criterio aggiuntivo che occorre tener “altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del ‘Servizio farmaceutico’ anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”. Pertanto, secondo i Giudici appare evidente che, poiché l’ordine di priorità fissato dal Legislatore non contempla innanzitutto la copertura delle aree scarsamente abitate, la Delibera in questione, impugnata, non risulta in contrasto con la ratio della citata normativa nella misura in cui colloca la terza farmacia in un’area che, non solo è densamente popolata, ma altresì ricomprende anche un’area che soddisfa le prioritarie esigenze di copertura del servizio.