​​​​​​​Nella Sentenza n. 192 del 24 giugno 2021 del Tar Friuli Venezia Giulia, i Giudici affermano che anche nel territorio della Regione in questione l’Ente competente a pronunciarsi in materia di modifica delle Circoscrizioni territoriali delle Farmacie è il Comune (sentita l’Azienda sanitaria) e non direttamente l’Azienda sanitaria. I Giudici, esaminando il tenore letterale dell’art. 5, comma 4, lett. d), della Lr. n. 43/1981, osservano che l’attribuzione della funzione di “decentramento” è accompagnata dal riferimento alla norma statale (art. 5 della Legge n. 362/1991) che detta la relativa disciplina e che attribuisce il compito di rideterminare le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche esistenti (comma 1) all’Ente territoriale (oggi il Comune), “sentita l’Unità sanitaria locale (oggi Azienda sanitaria) competente per territorio”. La disposizione di fonte regionale, secondo un’interpretazione più lineare del suo dettato, può quindi considerarsi volta, non ad attribuire all’Azienda sanitaria funzioni propriamente deliberative/decisiorie, quanto piuttosto a confermare la permanente esistenza delle funzioni consultive riconosciute all’Azienda sanitaria in materia di decentramento dalla Legge n. 362/1991, espressamente richiamata.

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