Con il Comunicato del Presidente approvato il 16 aprile 2025, l’Autorità nazionale Anticorruzione ha fornito una serie di indicazioni operative per la corretta applicazione delle nuove disposizioni normative sul “Fascicolo virtuale dell’Operatore economico” (“Fvoe”), introdotte dal Dlgs. n. 209/2024 (“Correttivo appalti”). L’Intervento si è reso necessario per chiarire alcuni aspetti applicativi e prevenire interpretazioni difformi, che potrebbero generare contenzioso.
L’Anac ha allegato al Comunicato una Tabella riepilogativa delle certificazioni:
- acquisibili in modalità sincrona, ovvero immediatamente;
- acquisibili in modalità asincrona, con tempi di reazione indicati;
- non acquisibili tramite il “Fvoe”, per le quali valgono le modalità tradizionali.
Consenso e accesso al “Fvoe”: cosa cambia
Una delle novità principali è che l’accesso al “Fvoe” è subordinato al consenso dell’Operatore economico, rilasciato in sede di offerta. La Scheda S2 trasmessa dal Rup o dal Soggetto delegato rappresenta per l’Autorità una Certificazione implicita dell’esistenza del consenso per tutti i partecipanti alla Gara: non è richiesta un’ulteriore Comunicazione esplicita.
Il Bando-tipo n. 1/2023, attualmente in fase di aggiornamento, includerà clausole specifiche sulla modalità di rilascio del consenso, per standardizzarne l’acquisizione e integrarlo pienamente nel ciclo di vita digitalizzato dei contratti pubblici.
Malfunzionamenti e aggiudicazione
Nel caso in cui una Certificazione acquisibile tramite “Fvoe” non venga resa disponibile entro 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, per malfunzionamento del Sistema o delle Banche-dati interconnesse, la Stazione appaltante può procedere comunque all’aggiudicazione.
Tuttavia, se il malfunzionamento è solo temporaneo, l’Autorità invita le Stazioni appaltanti a reiterare la richiesta al Sistema prima di attendere il termine massimo, così da accelerare la chiusura del procedimento.
Quando il “Fvoe” non è utilizzabile
Anac distingue chiaramente le ipotesi di malfunzionamento tecnico da quelle di non interoperabilità strutturale: ci sono casi in cui le Certificazioni richieste non sono disponibili tramite il “Fvoe” perché l’Ente certificatore:
- non le Produce;
- non le centralizza;
- non ha attivato interconnessioni con le Banche-dati.
In tali casi, il Sistema del “Fvoe” non può essere applicato e l’acquisizione delle Certificazioni deve avvenire con le modalità previgenti alla digitalizzazione. Le Stazioni appaltanti dovranno quindi attivarsi direttamente presso gli Enti certificatori per ottenere la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti.




