“E-fattura”: alcuni chiarimenti sugli obblighi verso committenti soggetti Iva che non residenti ma identificati in Italia

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 67 del 26 febbraio 2019, ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di fatturazione elettronica per soggetti non residenti, identificati in Italia ai fini Iva mediante rappresentante fiscale, che acquistano da fornitori italiani.

I 5 dubbi posti riguardano:

  • l’obbligo o la facoltà per i fornitori italiani di emettere fattura elettronica nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ma ivi identificati;
  • l’obbligo o la facoltà per il soggetto Iva non residente di accreditarsi al “Sistema di interscambio” (“Sdi”) per la ricezione delle fatture passive;
  • la possibilità per i soggetti non residenti identificati in Italia di esercitare il diritto alla detrazione sulla base della sola “copia cartacea della fattura”, a prescindere dalla modalità di emissione della stessa da parte del soggetto emittente;
  • quale sia l’esatta portata dell’espressione “copia cartacea della fattura” e delle modalità di richiesta di detta copia al proprio fornitore;
  • l’esclusione del soggetto non residente dagli obblighi di trasmissione del c.d. “esterometro” di cui all’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015.

L’Agenzia la riguardo ha ricordato le novità apportate in tema di fatturazione elettronica, tra le altre, dalla Legge n. 205/2017, dal Dl. n. 119/2018 e dalla Legge n. 145/2018.

In particolare, per effetto delle modifiche recate al Dlgs. n. 127/2015, in materia di “Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici”, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è previsto l’obbligo di fatturazione elettronica, tramite il “Sistema di interscambio”, per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia e l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute verso e da operatori Iva.

Tanto premesso:

  • con riferimento al dubbio interpretativo n. 1), concernente l’ambito di applicazione delle norme sulla fatturazione elettronica, vengono ribaditi i chiarimenti di cui alla Faq n. 30 (pubblicata sul sito internet dell’Agenzia), secondo cui “per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via ‘Sdi’ oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1 del Decreto legislativo n. 127 del 2015”;
  • con riferimento al dubbio interpretativo n. 2), viene ricordato che un soggetto non residente non ha obbligo di accreditarsi al “Sistema di interscambio”, vista l’inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato;
  • con riferimento al dubbio interpretativo n. 3), viene precisato che il cessionario/committente non stabilito ma identificato può esercitare la detrazione ex 19 del Dpr. 633/1972, sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito;
  • con riferimento al dubbio interpretativo n. 4), con la locuzione “copia cartacea della fattura” si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica;
  • per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all’originale informatico sulla base dell’art. 23 del Dlgs. n. 82/2005 (“Codice dell’Amministrazione digitale”);
  • con riferimento al dubbio interpretativo n. 5), viene infine precisato che i destinatari dell’obbligo di presentazione del c.d. “esterometro” sono solamente i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.