Finanza locale: rimborso degli oneri sostenuti per le Commissioni straordinarie degli Enti sciolti per infiltrazioni mafiose

Il Ministero dell’Interno ha comunicato che è stato disposto, a favore degli Enti che hanno trasmesso l’apposita Certificazione entro il 20 maggio 2024, il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per oneri relativi alle Commissioni straordinarie degli Enti sciolti per infiltrazioni mafiose

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale ha diffuso il Comunicato del 22 maggio 2024, attraverso il quale informa che, con Decreto dirigenziale del 20 maggio 2024, è stato disposto, a favore degli Enti che hanno trasmesso l’apposita Certificazione entro tale data, il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per oneri relativi alle Commissioni straordinarie degli Enti sciolti per infiltrazioni mafiose (art. 144 Tuoel).

Il Viminale, inoltre, fa sapere che per le Certificazioni che perverranno successivamente si procederà al rimborso nel corso del mese di ottobre 2024.

Come si apprende dal Comunicato, il rimborso in esame ha riguardato saldi degli anni precedenti e/o l’acconto per l’anno 2024.

Il Comunicato segnala che, entro il prossimo 30 settembre 2024, tutti gli Enti la cui gestione commissariale sarà ancora in corso, dovranno produrre una Certificazione a preventivo (Allegato Mod. “A) nella quale siano riepilogate le spese da sostenersi nell’intero anno 2024, al fine di provvedere all’erogazione di un primo e/o secondo acconto per l’annualità 2024.

Parimenti sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute, tramite invio della predetta Certificazione a consuntivo (Allegato mod. “B – opportunamente integrata da copia del verbale di proclamazione del Sindaco neoeletto) gli Enti in cui la gestione commissariale termina nel corso dell’anno 2024 nonché gli Enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso degli anni precedenti e che risultano, ad oggi, ancora inadempienti.

La mancata presentazione del Certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già erogate a titolo di acconto.

La Certificazione e le varie Comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo Pec all’indirizzo “finanzalocale.prot@pec.interno.it”.

Con l’occasione, si sottolinea che eventuali adeguamenti dei compensi ai componenti delle Commissioni straordinarie devono essere tassativamente accompagnati da copia del Decreto prefettizio di rideterminazione dei compensi stessi.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al n. 06/46548190 e alla e-mailpasqualelucio.franciosi@interno.it”.

Al fine della Certificazione degli oneri sostenuti per la Commissione straordinaria, il Ministero dell’Interno riporta il parere ultimo espresso dalla Direzione Centrale per le Autonomie, in occasione di apposito quesito formulato da un Ente Locale, in riferimento alla durata della Commissione straordinaria:

“[…]che il Sindaco neo eletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla Commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli Atti di competenza della Giunta. Si osserva, altresì, che l’avvenuto svolgimento delle Consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell’attività deliberativa della commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del Consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell’Organo assembleare. Solamente nel caso assolutamente eccezionale di Atti per la cui adozione la Legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l’Ente Locale, è ipotizzabile un intervento dei Commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova Amministrazione[…]”.

Infine, il Viminale coglie l’occasione per rammentare che l’articolo 1, comma 704, della Legge n. 296 del 2006, ha previsto, inoltre, che gli importi rimborsati devono essere destinati dagli Enti Locali a spese di investimento.

I Modelli che devono essere scaricati e successivamente ritrasmessi, debitamente compilati, sono allegati al Comunicato.