Finanza territoriale e Federalismo fiscale: i punti toccati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate nel corso di una recente Audizione parlamentare 

Il 7 aprile 2022 è stata presentata a Roma, presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del Federalismo fiscale, l’Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ernesto Maria Ruffini, relativa all’assetto della finanza territoriale e linee di sviluppo del Federalismo fiscale.

Il Direttore si è soffermato, nel corso dell’Audizione, sul ruolo dell’Amministrazione finanziaria e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nell’attuazione del “Federalismo fiscale”, con particolare riferimento ai profili operativi connessi alla gestione di alcuni Tributi locali (Irap, Addizionali regionali e comunali, Tassa automobilistica), alla riscossione (mediante “F24”) degli altri Tributi locali (come, ad esempio, Imu e Tari), alla collaborazione con i Comuni in materia catastale, alla partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento dei tributi erariali e, infine, alla riscossione coattiva delle entrate locali.

Secondo il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, un elemento di complessità che determina un allungamento delle tempistiche del processo di riscossione, “è rappresentato dalla necessità, nei casi di somme dovute fino a Euro 1.000, di inviare al debitore uno specifico sollecito di pagamento e di attendere 120 giorni da tale invio prima di poter procedere ad azioni cautelari ed esecutive”. 

L’efficacia e la celerità della fase di riscossione coattiva – proseguendo comunque verso una sempre maggiore automazione e digitalizzazione dei processi – possono essere perseguite grazie all’utilizzo dell’accertamento esecutivo (recentemente introdotto dal Legislatore anche per entrate degli Enti Locali) che, in caso di mancato pagamento e ai fini dell’avvio delle procedure di recupero coattivo, elimina la necessità di produrre e notificare al debitore la cartella di pagamento. Al contempo, per le entrate affidate dagli Enti Locali a mezzo ruolo (ad esempio, le contravvenzioni al “Codice della Strada”) risulta necessario “comprimere sempre di più l’intervallo temporale tra l’anno di maturazione/esigibilità dell’entrata e quello di consegna del relativo carico all’agente della riscossione. Ciò in quanto tale intervallo, se eccessivo, oltre ad incidere negativamente sulla performance di riscossione, comporta addirittura il rischio di inibire lo svolgimento delle successive attività di recupero, a causa del decorso dei termini di prescrizione del diritto di credito”. 

Per consultare il testo completo dell’Audizione, si rimanda al Documento pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.