E’ stato pubblicato in GU. n. 206 del 19 agosto 2020, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 23 giugno 2020, recante “Definizione dei criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al ‘Fondo per la demolizione delle opere abusive’”, che disciplina le modalità per l’erogazione ai Comuni dei contributi per l’integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, utilizzando il “Fondo” di cui all’art. 1 comma 26 della Legge n. 205/2017, che ammonta ad Euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Il contributo è destinato a finanziare le spese dei Comuni – incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento delle macerie ai sensi della normativa vigente – connesse agli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal “permesso di costruire” di cui all’art. 31 del Dpr. n. 380/2001, per i quali è stato adottato un Provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti.
Le somme assegnate ai Comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo totale dell’intervento, così come indicato al momento della presentazione della domanda e in base a quanto risulta dal quadro tecnico-economico e sono utilizzate prioritariamente in relazione agli abusi riguardanti edifici o ampliamenti edilizi con volumetrie pari o superiori a 450 metri cubi, insistenti su specifiche aree (aree demaniali o di proprietà di altri Enti pubblici; aree a rischio idrogeologico; aree sismiche con categoria di sottosuolo “A”, “B”, “C”, “D”, di cui al Dm. 17 gennaio 2018; aree sottoposte a tutela ai sensi del Dlgs. n. 42/2004; aree sottoposte a tutela delle Aree naturali protette appartenenti alla “Rete natura 2000”).
Eventuali risorse residuali potranno essere utilizzate per le medesime tipologie di abusi edilizi e aree, per volumetrie pari o superiori a 250 metri cubi e inferiori a 450 metri cubi e, in ultima istanza, per gli abusi inferiori a 250 metri cubi.
La ripartizione delle risorse assicura la realizzazione di almeno un intervento di demolizione in ciascuna Regione, individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stesso, fermo restando quanto sopra indicato. Per gli interventi di pari cubatura, i Comuni ne indicano l’ordine prioritario.
Le domande per accedere al “Fondo” dovranno essere presentate dal legale rappresentante del Comune o da un suo delegato, a pena di nullità, tramite il Modulo elettronico che sarà reso disponibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro la data indicata dallo stesso Dicastero.
Le risorse assegnate ai Comuni sono trasferite secondo le seguenti modalità:
- il 50% dell’importo del contributo a seguito dell’assegnazione disposta con apposito Decreto emanato successivamente alla presentazione delle domande;
- il saldo sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l’esecuzione dell’intero intervento e previa presentazione del certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione.
Il controllo sulla regolare esecuzione degli interventi riconosciuti avverrà attraverso il costante monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi. In particolare, la verifica delle informazioni correlate alla stipulazione del contratto con l’impresa esecutrice e la conclusione dei lavori è effettuato attraverso la “Banca-dati nazionale sull’abusivismo edilizio” di cui all’art. 1, comma 27, della Legge n. 205/2017.
A tal fine, i Comuni devono aggiornare i dati sullo stato di attuazione degli interventi con cadenza trimestrale e comunicare, alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio territorialmente competente, la data di inizio dei lavori di demolizione con almeno 60 giorni di anticipo.
Inoltre, Il Mit, in collaborazione con il MinAmbiente, il Mibact, e con il Mef, effettuerà controlli a campione sugli interventi oggetto dei contributi di cui al presente Decreto.




