Firma di Convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni: è ammissibile solo in modalità digitale o anche cartacea?

Il testo del quesito:

La firma di Convenzioni fra Pubbliche Amministrazioni differenti può avvenire solo in modalità ‘digitale’ o è ammissibile anche la firma ‘analogica’ cartacea?

 

La risposta dei ns. esperti:

La materia è disciplinata dall’art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, che dispone quanto che, “a fare data dal 30 giugno 2014 gli Accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del Dlgs. n. 82/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. q-bis), del Dlgs. n. 82/2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”.

Aldilà della riconduzione o meno della specifica Convenzione tra Pubbliche Amministrazioni nell’ambito dell’art. 15 di cui sopra e dell’eventuale nullità dell’atto in caso di mancanza della forma elettronica, ciò che preme sottolineare è la ratio della norma che chiede alle PP.AA. di digitalizzarsi.

In tal senso, va evidenziato anche l’art. 47 del “Cad”, che dispone che “le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche Amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa”.

Quindi, la formazione del documento in formato originale digitale in luogo della copia cartacea conferisce maggiore certezza ed affidabilità alla comunicazione elettronica.

di Cesare Ciabatti