Foia: le novità in materia di Trasparenza e accesso civico introdotte dal Decreto attuativo della “Legge Madia”

Entrerà in vigore il 23 giugno 2016 il primo Decreto attuativo della Legge-delega in materia di riorganizzazione della P.A.: il Dlgs. 25 maggio 2016, n. 97 (c.d. “Foia”, da “Freedom of Information Act”), pubblicato sulla G.U. n. 132 dell’8 giugno 2016.
La norma introduce una serie di novità in materia di revisione e semplificazione delle norme su lotta alla corruzione, pubblicità e trasparenza.
Uno dei pilastri fondamentali del Decreto è il tema dell’accesso civico, che viene inserito al primo posto tra i nodi trattati dal vigente “Testo unico” in materia di Trasparenza amministrativa: il Dlgs. n. 33/13. Ne viene infatti novellata la denominazione, trasformandola in: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
Vediamo qui di seguito le principali novità introdotte.
Art. 3 – Modifiche all’art. 2 del Dlgs. n. 33/13. Ambito soggettivo di applicazione
Il comma 1 specifica che le disposizioni del Decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle P.A. e dagli altri soggetti indicati dal novellato comma 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle P.A. e le modalità per la loro realizzazione.
Il comma 2-bis dell’art. 2 del Dlgs. n. 33/13, inserito dal Decreto in commento, definisce l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di accesso civico e Trasparenza. Viene chiarito che il Decreto si applica a tutte le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, nonché:
- agli Enti pubblici economici ed agli Ordini professionali;
- alle Società in controllo pubblico come definite dal Dlgs. emanato in attuazione dell’art. 18 della Legge n. 124/15. Sono escluse le Società quotate come definite dallo stesso Dlgs.;
- alle Associazioni, alle Fondazioni e agli Enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore ad Euro 000, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’Organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni.
La medesima disciplina prevista per le P.A. si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle Società in partecipazione pubblica come definite dal Dlgs. emanato in attuazione dell’art. 18 della Legge n. 124/15 e alle Associazioni, alle Fondazioni e agli Enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 Euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
Art. 4 – Modifiche all’art. 3 del Dlgs. n. 33/13. Pubblicità e diritto alla conoscibilità dei dati
In materia di pubblicità e diritto alla conoscibilità, viene previsto che l’Autorità nazionale Anticorruzione, sentito il Garante per la Protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria Delibera adottata, previa consultazione pubblica, possa identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione.
L’Anac può altresì, con il “Piano nazionale Anticorruzione”, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli Ordini e Collegi professionali
Art. 5 – Inserimento dell’art. 4-bis e del Capo I-bis. Soldi pubblici
Al Dlgs. n. 33/13 viene aggiunto l’art. 4-bis, rubricato “Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche”, secondo il quale l’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di promuovere l’accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all’utilizzo delle risorse pubbliche, gestisca il sito internet denominato “Soldi pubblici”, che consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l’hanno effettuata.
Ciascuna Amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della Sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti ed a permetterne la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Da tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Dopo l’art. 4-bis del Dlgs. n. 33/03, è inserito il seguente il Capo I-bis “Diritto di accesso a dati e documenti”.
Art. 6 – Modifiche all’art. 5 del Dlgs. n. 33/13 e inserimento degli artt. 5-bis e 5-ter e del Capo I-ter. Accesso civico
Viene interamente riscritto l’art. 5 del Dlgs. n. 33/13, rubricato “Accesso civico a dati e documenti”.
L’attuale versione prevede che l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Per tale motivo, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del Dlgs. n. 33/13, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
L’esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal Dlgs. n. 82/05, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti Uffici:
- all’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all’Ufficio “Relazioni con il pubblico”;
- ad altro Ufficio indicato dall’Amministrazione nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Dlgs. n. 33/13.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’Amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti contro interessati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la P.A. provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l’Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Dlgs. n. 33/13, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.
Qualora si tratti di atti delle Amministrazioni delle Regioni o degli Enti Locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale Organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al Difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all’Amministrazione interessata. Il Difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’Amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l’accesso è consentito.
Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi inerenti la Sicurezza pubblica e l’Ordine pubblico, il Difensore civico provvede, sentito il Garante per la Protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni.
Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente Decreto, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’art. 43, comma 5, del Dlgs. n. 33/13.
L’art. 6 in commento aggiunge il comma 5-bis, il quale disciplina le esclusioni ed i limiti all’accesso civico. In particolare, l’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
- la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.
L’accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Il diritto di accesso civico è poi escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, della Legge n. 241/90.
Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
Se i limiti all’accesso riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti.
I limiti di cui al diritto di accesso civico si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L’accesso civico non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
L’art. 6 in commento aggiunge inoltre il comma 5-ter, disciplinante l’accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche.
Vengono previsti specifici limiti e criteri affinché gli Enti e gli Uffici del Sistema statistico nazionale (“Sistan”) possano consentire l’accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell’ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari.
Viene infine inserito il Capo I-ter , titolato “Pubblicazioni dei dati, delle informazioni e dei documenti”.
Art. 7 – Inserimento dell’art. 7-bis. Riutilizzo dei dati pubblicati
Il nuovo art. 7-bis del Dlgs. n. 33/13, rubricato “Riutilizzo dei dati pubblicati”, prevede che gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web.
Con particolare riferimento alla pubblicazione dei dati relativi a titolari di Organi di indirizzo politico e di Uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a Dirigenti titolari degli organi amministrativi, viene previsto che la medesima pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del Dlgs. n. 33/13, è finalizzata alla realizzazione della Trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Le Pubbliche Amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.
Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le Pubbliche Amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di Trasparenza della pubblicazione.
Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 196/03.
Restano fermi i limiti all’accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all’art. 24, commi 1 e 6, della Legge n. 241/90, di tutti i dati di cui all’art. 9 del Dlgs. n. 322/89, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Art. 8– Modifiche all’art. 8 del Dlgs. n. 33/13. Durata dell’obbligo di pubblicazione
L’art. 8, del Dlgs. n. 33/13, già prevedeva che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente fossero pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.
Il Dlgs. n. 97/16 aggiunge che, decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi della normativa in materia di accesso civico. Inoltre l’Anac, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, può determinare, anche su proposta del Garante per la Protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.
Art. 9– Modifiche all’art. 9 del Dlgs. n. 33/13. Accesso alle informazioni pubblicate sui siti
Al comma 1, dell’art. 9 del Dlgs. n. 33/13, relativo alla piena accessibilità dei dati pubblicati nella Sezione “Amministrazione trasparente”, viene aggiunto l’inciso per cui, al fine di evitare eventuali duplicazioni, la pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla Sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni.
Viene quindi abrogata la previsione in base alla quale, alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati dovevano essere comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte Sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della Sezione “Amministrazione trasparente”.
Viene infine aggiunto l’art. 9-bis, relativo a specifici obblighi di pubblicazione per i soggetti indicati nell’Allegato B del Dlgs. n. 97/16 (es. Dipartimento Funzione pubblica, Mef-Rgs, Aran, ecc.), relativamente alle banche-dati da essi gestite (es. “PerlaPA”, “Sico”, “Archivio contratti del Settore pubblico”, ecc.).
Art. 10 – Modifiche all’art. 10 del Dlgs. n. 33/13. Coordinamento con il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione”
E’ previsto l’obbligo, per ogni Amministrazione, di indicare, in un’apposita Sezione del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione” di cui all’art. 1, comma 5, della Legge n. 190/12, i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del Dlgs. n. 33/13.
Contestualmente è abrogata la previsione per cui il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” doveva definire le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e costituiva di norma una Sezione del “Piano di prevenzione della corruzione”.
Viene altresì soppresso l’obbligo di pubblicazione, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, dei curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.
Art. 11 – Modifiche all’art. 12 del Dlgs. n. 33/13. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
Si prevede l’obbligo di pubblicare, tra gli atti di carattere normativo e amministrativo generale, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli Organismi indipendenti di valutazione.
Art. 12 – Modifiche all’art. 13 del Dlgs. n. 33/13. Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attività delle P.A.
E’ abrogata la previsione che imponeva alle P.A. di pubblicare “le risorse a disposizione” di ogni Ufficio.
Art. 13 – Modifiche all’art. 14 del Dlgs. n. 33/13. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
Gli obblighi enunciati dall’art. 14 vengono estesi anche ai titolari di incarichi politici di carattere non elettivo. Dopo aver specificato che l’obbligo ricade su Stato, Regioni ed Enti Locali, vengono inoltre aggiunte ex novo queste previsioni:
“1-bis. Le Pubbliche Amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’Organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
1-ter. Ciascun Dirigente comunica all’Amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del Dl. n. 66/14, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 89/14. L’Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun Dirigente.
1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di Trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21 del Dlgs. n. 165/01. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.
1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del Dlgs. n. 165/01, nonché nei casi di cui all’art. 4-bis, comma 2, del Dl. n. 78/15 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae”.
Invariati i tempi entro i quali le informazioni di cui all’art. 14 devono essere pubblicate (entro 3 mesi dall’elezione/nomina e fino a 3 anni dopo la fine del mandato/incarico). La novità sta però nel fatto che, decorsi questi termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’art. 5.
Art. 14 – Modifiche all’art. 15 del Dlgs. n. 33/13 e inserimento artt. 15-bis e 15-ter. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Tra le modifiche apportate all’art. 15 si segnala l’abrogazione dell’obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, di pubblicare e mantenere aggiornato l’elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle P.A., individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all’art. 1, commi 39 e 40, della Legge n. 190/12.
Il nuovo art. 15-bis, introdotto dalla norma in commento, dispone che – fermo restando quanto previsto
dall’art. 9-bis – le Società a controllo pubblico, nonché le Società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle Società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblichino, entro 30 giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i 2 anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
- gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata;
- il curriculum vitae;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
- il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.
La pubblicazione di queste informazioni, con riferimento ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. Laddove i dati non siano interamente resi disponibili, il responsabile della pubblicazione e quello che ha effettuato il pagamento sono pertanto soggetti a una sanzione pari alla somma corrisposta.
Art. 16 – Modifiche all’art. 17 del Dlgs. n. 33/13. Obblighi di pubblicazione relativi al personale non a tempo determinato
Viene abrogato l’obbligo di includere nella pubblicazione annuale di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 33/13 anche l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
Inoltre, le comunicazioni trimestrali sul costo del personale non devono più essere articolate per aree professionali.
Art. 18 – Modifiche all’art. 19 del Dlgs. n. 33/13. Bandi di concorso
Novità anche sul fronte dei concorsi pubblici. All’obbligo di pubblicare i bandi per il reclutamento di personale presso le P.A., si aggiunge quello di rendere disponibili ogni volta i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.
L’introduzione di questo nuovo adempimento è controbilanciato dall’abolizione dell’obbligo di tenere sempre aggiornato l’elenco dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio con i relativi esiti. Resta fermo l’adempimento relativo all’aggiornamento dei bandi in corso.
Art. 19 – Modifiche all’art. 20 del Dlgs. n. 33/13. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale
Viene quasi interamente riscritto l’art. 20, relativo alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi. Il nuova comma 2 sposta l’attenzione dall’entità del premio mediamente conseguibile ai criteri adottati dalle P.A. per valutare la performance ai fini dell’attribuzione dello stesso.
Viene inoltre abrogato il comma 3 che prescriveva l’obbligo di pubblicare i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.
Art. 21 – Modifiche all’art. 22 del Dlgs. n. 33/13. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli Enti pubblici vigilati e agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in Società di diritto privato
Diverse le modifiche apportate all’art. 22. Tra questi segnaliamo l’introduzione della lett. d-bis al comma 1, che aggiunge all’elenco dei dati che le P.A. devono aggiornare ogni anno, i provvedimenti in materia di costituzione di Società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in Società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di Società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, di cui all’art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124.
In tema di sanzioni per mancata o incompleta pubblicazione di questi dati, viene introdotta una deroga: vengono garantiti i pagamenti che le Amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli Enti e Società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lett. da a) a c).
Art. 22 – Modifiche all’art. 23 del Dlgs. n. 33/13. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
Viene sfoltito l’elenco dei provvedimenti da pubblicare ogni 6 mesi nella Sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali. Nello specifico, decade l’obbligo di pubblicare i provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione e concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.
Decade inoltre il vecchio comma 2 che prevedeva che, per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1, dovessero essere pubblicati il contenuto, l’oggetto, l’eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.
Art. 27 – Modifiche all’art. 31 del Dlgs. n. 33/13. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
L’art. 27 riscrive interamente il comma 1 dell’art. 31 che, nella nuova formulazione, dispone quanto segue: “Le Pubbliche Amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle Amministrazioni stesse e dei loro Uffici”.
Art. 28 – Modifiche all’art. 32 del Dlgs. n. 33/13. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
L’art. 28 estende anche ai gestori di servizi pubblici gli obblighi di cui all’art. 32, commi 1 e 2.
Viene inoltre snellito l’adempimento relativo alla pubblicazione inerente i servizi erogati. Da un lato non viene più richiesto di specificare quali dei costi contabilizzati sono stati effettivamente sostenuti e quali invece sono stati imputati al personale, per ogni servizio erogato. Dall’altro è stato eliminato l’onere di rendere noti i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all’esercizio finanziario precedente.
Art. 29 – Modifiche all’art. 33 del Dlgs. n. 33/13. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’Amministrazione
L’ambito di riferimento per l’adempimento relativo alla pubblicazione dei tempi medi di pagamento viene ampliato. Non si parla più solo di acquisti di beni, servizi e forniture ma anche di prestazioni professionali. Inoltre, oltre ai tempi medi, dovrà essere indicato l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
Art. 30 – Modifiche all’art. 35 del Dlgs. n. 33/13. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati
Anche gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 35 subiscono delle variazioni. Tra queste si segnala l’abrogazione del comma 1, lett. n), che prevedeva che per ogni tipologia di provvedimento dovessero essere pubblicati i risultati delle indagini sul gradimento da parte dei fruitori del servizio, e del comma 3, lett. b) e c), che disponevano l’onere per la P.A. di pubblicare sul proprio sito istituzionale
le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all’art. 58 del Cad e le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle Amministrazioni procedenti.
Art. 34 – Modifiche all’art. 43 del Dlgs. n. 33/13. Responsabile per la trasparenza
Diverse le modifiche apportate all’art. 43, del Dlgs. n. 33/13. Quella introdotta nel comma 1 implica che il nome del Responsabile per la Trasparenza sarà d’ora in poi indicato, non più nel “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, bensì nel “Piano triennale per la prevenzione della corruzione”.
Viene contestualmente abrogato l’onere, per il Responsabile stesso, di aggiornare il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”.
Art. 37 – Modifiche all’art. 46 del Dlgs. n. 33/13. Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico
Le modifiche apportate all’art. 46 ampliano il novero delle violazioni degli obblighi di Trasparenza passibili di sanzioni. Alla luce dalla recente novella, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale (ed eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine), anche il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 5-bis.
Art. 38 – Modifiche all’art. 47 del Dlgs. n. 33/13. Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici
L’art. 38 arricchisce della seguente nuova previsione l’art. 47, del Dlgs. n. 33/13: “1-bis La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del Dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’art. 4-bis, comma 2”.
Art. 41 – Modifiche all’art. 1 della Legge n. 190/12. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione
Tra le modifiche introdotte nel testo della Legge n. 190/12 (“Legge Anticorruzione” o “Legge Severino”), segnaliamo una variazione apportata al comma 6 dell’art. 1. Questo infatti, nella nuova formulazione, prevede, per i Comuni con meno di 15.000 abitanti, la possibilità di aggregarsi per definire congiuntamente il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione”, secondo le indicazioni contenute nel “Piano nazionale Anticorruzione” di cui al comma 2-bis.
Vengono inoltre significativamente ampliate le indicazioni fornite agli Enti Locali in merito alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Alla luce delle modifiche apportate al comma 7, si apprende che questo dovrebbe essere di norma scelto tra i Dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività. “Negli Enti Locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel Segretario o nel Dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle Unioni di Comuni, può essere nominato un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all’Organo di indirizzo e all’organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli Uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”.
Il nuovo comma 8, così come modificato dalla norma in commento, dispone che l’Organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione”. Resta ferma la scadenza del 31 gennaio di ogni anno per l’adozione e trasmissione all’Anac del “Piano” citato. Quanto agli Enti Locali, viene specificato che questo dev’essere approvato dalla Giunta e che l’attività di elaborazione dello stesso non può essere affidata a soggetti estranei all’Amministrazione.
Sempre entro il 31 gennaio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è chiamato a definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori considerati particolarmente esposti alla corruzione.
Stando alla previgente disciplina, il Responsabile della prevenzione della corruzione di un Ente nel quale siano state compiute più volte violazioni delle misure preventive del “Piano”, era destinato a risponderne ai sensi dell’art. 21 del Dlgs. n. 165/01 nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare.
Le modifiche introdotte dalla lett. l) all’art. 1, comma 14, della “Legge Anticorruzione”, sdoganano però una deroga a questo principio: non è “punibile” il Responsabile che sia in grado di provare di aver comunicato agli Uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del “Piano”.
Art. 42 – Disposizioni transitorie
L’art. 42 specifica che l’arco di tempo messo a disposizione per completare l’adeguamento alle disposizioni introdotte da questo Dlgs. è pari a 6 mesi dall’entrata in vigore dello stesso, mentre gli obblighi di pubblicazione di cui al (nuovo) art. 9-bis del Dlgs. n. 33/13, acquistano efficacia a distanza di un anno dalla stessa data.
Le Pubbliche Amministrazioni (e gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis) sono chiamate a verificare, entro un anno dall’entrata in vigore del Dlgs. n. 97/16, la correttezza e completezza dei dati già comunicati alle P.A. titolari delle banche-dati di cui all’Allegato B del “Decreto Trasparenza”.
Art. 43 – Abrogazioni
Questo il riepilogo delle previsioni normative abrogate dal Decreto in commento:
- artt. 4, 11, 24, 25, 34, 39 comma 1, lett. b), e art. 42 comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 33/13;
- art. 1, Dpr. n. 118/00;
- art. 1, comma 611, lett. f), della “Legge di stabilità 2014”;
- art. 1, commi 675 e 676, della “Legge di stabilità 2016”.
di Veronica Potenza e Alessia Rinaldi
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