Fondi a favore degli Enti territoriali: in G.U. il Decreto per la ripartizione delle quote

E’ stata pubblicato sulla G.U. n. 123 del 29 maggio 2017 – Suppl. Ordinario n. 25, il Dpcm. 10 marzo 2017, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 1, comma 439, della Legge di bilancio 2017”.

Il presente Decreto definisce la ripartizione dei Fondi disposti all’art. 1, commi 433 e 438, della “Legge di bilancio”, denominati, rispettivamente, “Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare” e “Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali”.

Il primo “Fondo” è composto:

  • dalle risorse in conto residui di cui al comma 13, dell’art. 11, del Dl. n. 76/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 99/13, non erogate alla data del 21 dicembre 2016, pari ad Euro 623.728.816,77;
  • dalle risorse in conto residui di cui all’art. 2, del Dl. n. 35/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/13, comprensive anche delle somme di cui al comma 2, dell’art. 8, del Dl. n. 78/15, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/15, non erogate alla data del 21 dicembre 2016, pari ad Euro 207.603.481,97;
  • dalle risorse in conto residui di cui all’art. 3, del Dl. n. 35/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/13, e rifinanziamenti, comprensive inoltre delle quote funzionali all’attuazione dell’art. 35 del Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/14, non erogate alla data del 21 dicembre 2016, pari ad Euro 471.732.926,00;
  • dalle somme disponibili in contabilità speciale ai sensi all’art. 45, comma 2, del Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/14, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo nonché di cui al comma 2, dell’art. 11, del Dl. n. 113/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 160/16, alla data del 31 dicembre 2016, pari ad Euro 703.538.389,64.

Viene disposta la destinazione del “Fondo”, pari ad Euro 2.006.603.614,38, da ripartire per il “finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare” di cui al comma 433, dell’art. 1, della “Legge di bilancio 2017”.

E’ inoltre destinata per l’anno 2017 una quota del “Fondo”, pari a Euro 1.706.603.614,38, alle Regioni a Statuto ordinario, a titolo di contributo destinato alla riduzione del debito ai sensi del comma 433, dell’art. 1, della “Legge di bilancio”. Il contributo di cui sopra spettante a ciascuna Regione a Statuto ordinario, riportato nella Tabella “A” allegata al presente Dpcm., è determinato in proporzione al contributo della Tabella 1, allegata all’Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016. Sarà così conseguito, da ciascuna Regione, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, dell’art. 1, della “Legge di bilancio” (“Pareggio di bilancio”,) in misura pari al contributo di cui alla Tabella “A”.

Una quota del “Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare”, di cui al sopra citato comma 433, pari ad Euro 300 milioni per l’anno 2017, è attribuita ai fini del finanziamento di interventi a favore ai Comuni in proporzione alle quote indicate nell’Allegato “A” al Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Mef, datato 26 maggio 2016, pubblicato nella G.U. n. 133 del 9 giugno 2016, nella misura indicata nella Tabella “B” allegata al presente Decreto.

Atteso quanto sopra, ciascun Comune conseguirà un valore positivo del saldo di “Pareggio di bilancio” pari al contributo di cui alla Tabella “B” allegata al presente Dpcm.

Una quota del Fondo di cui all’art. 1, comma 438, della “Legge di bilancio 2017” (“Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali”), per gli anni dal 2017 al 2026, pari ad Euro 28,8 milioni, è destinata ai Comuni che, alla data del 31 maggio 2013, hanno presentato i certificati di conto consuntivo relativi agli anni 2009 e 2010 sulla base della differenza, se positiva, tra la quantificazione del gettito dell’Ici iscritto nei rendiconti 2009 e 2010 e la stima del gettito dell’Ici presa a riferimento per le riduzioni di cui al comma 17, dell’art. 13, del Dl. n. 201/11, fermo restando l’importo complessivo su base nazionale pari a Euro 9.193 milioni, nonché i dati finanziari posti a base della determinazione del Fondo di solidarietà comunale degli anni dal 2013 al 2016.

A tal proposito, il contributo è riportato nella Tabella “C” allegata al presente Decreto.

Un’ulteriore quota del “Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali”, pari ad Euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046, è attribuita ai Comuni in considerazione delle spese di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 392/41, sostenute dai Comuni sedi di Uffici giudiziari e dei contributi erogati, ai sensi dell’art. 2, della Legge n. 392/41, dal Ministero della Giustizia a favore dei medesimi Enti. Il contributo spettante a ciascun Comune, riportato nella Tabella “D” allegata al presente Decreto, è erogato a titolo definitivo come concorso dello Stato alle spese sostenute dai Comuni fino al 31 agosto 2015 ed a condizione che i medesimi Comuni rinuncino ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del medesimo contributo.

Il Comune interessato depositerà presso il Ministero della Giustizia apposita dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al Provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti.

La somma di Euro 5,8 milioni rappresenta una quota di “Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali”, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, attribuita ai Comuni che hanno registrato minori entrate per l’anno 2015 derivanti dall’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 1, del Dl. n. 4/15, convertito con modificazioni dalla Legge n. 34/15, riguardanti la tassazione Imu dei terreni agricoli, in proporzione agli scostamenti che si registrano tra il gettito, ad aliquota di base, ascrivibile all’Imu sui terreni agricoli e le variazioni compensative di risorse disposte dall’art. 1 del Dl. n. 4/15. Il contributo spettante a ciascun comune è ricavabile nella Tabella “E”, allegata al presente Dpcm.

Una quota del “Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali” pari ad Euro 5 milioni annui a decorrere dall’anno 2017, è destinata ad incremento del contributo straordinario ai Comuni che danno luogo alla fusione, di cui all’art. 15, comma 3, del Tuel, o alla fusione per incorporazione di cui all’art. 1, comma 130, della Legge n. 56/14.

Una quota del “Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali”, nel limite massimo di Euro 10 milioni annui, in considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del Comune di Campione d’Italia, exclave italiana in Svizzera, a decorrere dall’anno 2017 è destinata ad alimentare un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Interno; qualora il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all’Euro dell’anno precedente sia inferiore al valore di 1,31 Franchi svizzeri per Euro, entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento, è attribuito al Comune di Campione d’Italia un contributo in misura direttamente proporzionale allo scostamento del tasso di cambio medio dell’anno precedente dal predetto valore soglia di 1,31. Nel caso in cui il tasso di cambio medio del Franco svizzero rispetto all’Euro dell’anno precedente superi il valore soglia di 1,31, il Comune, entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento, versa all’entrata del bilancio dello Stato una somma, fino all’importo massimo di Euro 10 milioni annui in caso di tasso di cambio medio dell’anno precedente di 1,62 Franchi svizzeri per Euro, in misura direttamente proporzionale allo scostamento del tasso di cambio medio dell’anno precedente dal predetto valore soglia di 1,31.

A decorrere dall’anno 2017, Euro 650 milioni annui costituiscono quota del “Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali” attribuita alle Province delle Regioni a Statuto ordinario in proporzione all’ammontare della riduzione della spesa corrente per l’anno 2016 di cui alla Tabella 1, allegata al Dl. n. 113/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 160/16.

Il contributo è riportato nella Tabella “F” allegata al Dpcm. in commento.

Con riferimento alle Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, è stanziata una quota del “Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali”, pari a Euro 250 milioni annui a decorrere dall’anno 2017, in proporzione all’ammontare della riduzione della spesa corrente per l’anno 2016 di cui alla Tabella 1 allegata al Dl. n. 113/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 160/16.

Il contributo spettante a ciascuna Città metropolitana è riportato nella Tabella “G” allegata al Decreto in oggetto.

Una quota del “Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali”, pari ad Euro 10 milioni annui a decorrere dall’anno 2017, è destinata invece alle Province della Regione Sardegna ed alla Città metropolitana di Cagliari. Sarà la Regione Sardegna a comunicare il contributo spettante a ciascun Ente al Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, ed agli Enti interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto.

Il contributo spettante a ciascuna Provincia e Città Metropolitana, di cui, rispettivamente, alle Tabelle “F” e “G” allegate al presente Decreto, nonché quello comunicato dalla Regione Sardegna è annualmente versato dal Ministero dell’Interno all’entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime Province e Città metropolitane.

In considerazione di quanto disposto, ciascuna Provincia e Città metropolitana non iscriverà in entrata le somme relative al contributo di cui alle Tabelle “F” e “G” allegate, nonché quello comunicato dalla Regione Sardegna, ed iscriverà in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, dell’art. 1, della “Legge di stabilità 2015” per gli anni 2017 e successivi al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.

Infine, gli importi dei contributi spettanti ai Comuni delle Regioni a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, nella misura eventualmente indicata nelle Tabelle allegate al presente Decreto, sono devoluti alle predette Autonomie speciali che provvedono alla successiva attribuzione ai Comuni beneficiari, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e delle eventuali specifiche disposizioni legislative di settore.