“Fondo accessorio”: gli effetti delle nuove progressioni non cambiano l’entità delle risorse disponibili nelle P.A.

La Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare n. 30/17, ha fornito istruzioni operative in materia di fondi per la Contrattazione integrativa, al fine di pervenire ad una armonizzazione delle modalità di computo delle risorse per progressioni economiche orizzontali (“peo”), a prescindere delle diverse modalità di calcolo del loro finanziamento nell’ambito delle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01.

In particolare, la Ragioneria ha chiarito che gli oneri per le “peo” non devono incidere, né sulla determinazione del tetto del “Fondo per la contrattazione decentrata”, né sulla sua riduzione per

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