Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 44 del 7 giugno 2024
Nel caso in specie, la Sezione evidenzia che il rischio di controversie, anche potenziali, deve essere attentamente monitorato dall’Ente e dall’Organo di revisione, che ha il compito di verificarne l’adeguatezza. Il Dlgs. n. 118/2011, allegato 4/2, punto 9.2.10, stabilisce che la quota accantonata del risultato di amministrazione deve includere gli “accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)”. Inoltre, il punto 5.2, lett. h), del Principio contabile prevede che, nel caso in cui l’Ente sia coinvolto in un contenzioso con probabilità di esito sfavorevole o sia soggetto a una Sentenza non definitiva e non esecutiva, deve accantonare le risorse necessarie per coprire gli oneri previsti dalla Sentenza, anche se non può impegnare alcuna spesa fino a quando la Sentenza non diventa definitiva.
Alla fine dell’esercizio finanziario, queste spese accantonate incrementeranno il risultato di amministrazione ex lett. A), che dovrà essere vincolato per coprire eventuali spese derivanti dalla Sentenza definitiva.




