“Fondo crediti di dubbia esigibilità”

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 209 del 14 ottobre 2024

Nella fattispecie in esame, la Sezione rileva che il Principio contabile applicato per la contabilità finanziaria, specificato nell’Allegato n. 4/2 del Dlgs. n. 118/2011, afferma che, nel bilancio di previsione, l’accantonamento è calcolato come la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascun tipo di entrata. L’Ente può scegliere di applicare questo calcolo solo ad alcune categorie di entrate, come stabilito nell’esempio 5 del principio contabile.

Questa scelta è valida solo per:

a) crediti verso altre Amministrazioni pubbliche, che vengono accertati una volta che l’Amministrazione erogante assume l’impegno;

b) crediti garantiti da fidejussione;

c) entrate tributarie, che secondo i nuovi principi devono essere accertate per cassa.

Inoltre, il Principio stabilisce che, per le entrate che l’Ente considera di difficile o incerta riscossione, e per le quali non viene effettuato l’accantonamento al “Fondo per crediti di dubbia esigibilità”, sia necessario fornire una spiegazione dettagliata nella nota integrativa al bilancio.

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