“Fondo crediti di dubbia esigibilità”: un Parere della Corte Lazio sul metodo semplificato

Nella Delibera n. 80 del 22 settembre 2020 della Corte dei conti Lazio, la Sezione afferma che la corretta applicazione del “metodo semplificato” prevede l’esatta determinazione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”(“Fcde”) accantonato nel rendiconto del precedente esercizio, così come di quello definitivamente stanziato nel bilancio di previsione dell’esercizio rendicontato.

Una scorretta e insufficiente quantificazione precedente comporta inevitabilmente l’errata determinazione della somma da accantonare a rendiconto, rendendola parimenti sottostimata anche agli effetti dell’attendibilità del risultato di amministrazione.

In questo senso, il metodo semplificato costituisce una procedura di calcolo del “Fcde” alternativa a quella ordinaria, ma pur sempre basata su una precisa formula espressamente prevista dal Principio contabile anche al fine di consentirne la verifica immediata.