“Fondo crediti di dubbia esigibilità”: i chiarimenti della Corte Lombardia

Nella Delibera n. 145 del 17 aprile 2019 della Corte dei conti Lombardia, viene chiesto un parere sulla costituzione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”. La Sezione rileva che l’esempio n. 5 contenuto nell’Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/2011, specifica in proposito che l’Ente Locale deve “individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione” (con un livello di analisi che può limitarsi alle Tipologie o scendere più in basso, alle Categorie o ai Capitoli), procedendo, con riferimento a quelle escluse per le quali non si provvede all’accantonamento a “Fondo crediti”, a “dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio”. Quindi, il Comune non è libero di individuare quali siano le entrate di dubbia esigibilità (limitando l’accantonamento a “Fcde” solo ad alcune di esse), ma deve motivare la relativa scelta, facendo riferimento alla natura dell’entrata (presupposto principe), al relativo importo (potendo in alcuni casi non essere quantitativamente significative) e, soprattutto, all’andamento storico della percentuale di pregresse riscossioni (che invece, come esposto, per alcune entrate extra-tributarie, escluse dal conteggio del “Fcde”, palesavano sensibili residui attivi da riscuotere).

Inoltre, i crediti che è possibile escludere dal calcolo della quota da accantonare a “Fcde” sono quelli verso altre “Amministrazioni pubbliche” (sul presupposto, su un piano statistico, che questi ultimi siano esigibili), non verso Società partecipate, pur affidatarie dirette di attività strumentali o servizi pubblici locali (c.d. “in house”).