“Fondo di solidarietà comunale”: criteri di formazione e riparto per l’anno 2020

È stato pubblicato in G.U., Serie generale n. 83 del 29 marzo 2020, il Dpcm. 28 marzo 2020, rubricato “Criteri di formazione e di riparto del ‘Fondo di solidarietà comunale 2020’”, contenente misure di modifica dei criteri di ripartizione del “Fondo di solidarietà comunale” (“Fsc”), di assegnazione di risorse aggiuntive, e delle tempistiche di assegnazione delle quote di “Fsc”.

Il Decreto prevede che per il 2020 il “Fondo di solidarietà comunale” sia composto:

a) dalla quota dell’Imu, di spettanza dei Comuni, pari ad Euro 2.768.800.000,00, incrementata dell’ulteriore quota Imu derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i Comuni. Per l’anno 2020, in relazione alla presente quota di “Fsc”, è prededotto, sino all’importo massimo di Euro 64.740.376,50, il contributo destinato alle finalità di cui all’art. 1, comma 449, lett. b), della Legge n. 232/2016 (quota di ristoro ai Comuni di un importo equivalente al gettito della Tasi sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base);

b) dalla quota di cui all’art. 1, comma 449, lett. d-bis), della Legge n. 232/2016 (quota per i Comuni che presentano una variazione negativa della dotazione del “Fsc” per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi), nel limite massimo di Euro 25.000.000;

c) dalla quota di cui all’art. 1, comma 449, lett. a), della Legge n. 232/2016 (ulteriore quota di ripartizione in base al gettito Imu), pari ad Euro 3.753.279.000;

d) dalla quota di cui l’art. 1, comma 449, lett. d-ter),della Legge n. 232/2016 (quota per i Comuni fino a 5.000 abitanti che presentino un valore negativo del “Fsc”), corrispondente ad Euro 5.500.000.

Il “Fsc” per l’anno 2020, senza la pre-deduzione indicata alla suddetta lett. a) e al netto della quota di cui all’art. 7, comma 2 del presente Decreto (accantonamento destinato alla compensazione del mancato recupero a carico del Comune di Sappada), è stabilito nel complessivo importo di Euro 6.199.513.364,88.

Tale importo è integrato di Euro 332.031.465,41 derivanti dall’ulteriore quota dell’Imu di spettanza dei Comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari dei Comuni di cui all’art. 8, comma 5, del presente Decreto (ulteriore quota di “Fsc” a titolo di Imu per i Comuni che presentano un risultato negativo della somma algebrica dei valori di cui all’Allegato 4, colonne 1, 2 e 3).

Ai sensi dell’art. 1, comma 380-ter, lett. a), della Legge n. 228/2012 (determinazione della quota Imu del “Fsc” di spettanza dei Comuni), l’Agenzia delle Entrate-Struttura di gestione versa al capitolo 3697 dell’entrata del bilancio dello Stato una quota dell’Imu di spettanza dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, pari, complessivamente, ad Euro 2.768.800.000,00 – inclusa la quota recuperata ai sensi dell’art. 7, comma 2, del presente Dpcm. (accantonamento destinato alla compensazione del mancato recupero a carico del Comune di Sappada) – determinata per ciascun Comune in proporzione alle stime di gettito dell’Imu valide per l’anno 2015, come comunicate dal Mef-Dipartimento delle Finanze. Il valore relativo a ciascun Comune è indicato nell’Allegato 1.

Il riparto della quota del “Fsc” spettante per l’anno 2020 ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario è effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun Comune il valore del “Fsc 2019”, come definito ai sensi dell’art. 1, comma 921, della Legge n. 145/2018 (prevedeva la determinazione del “Fsc” 2019 sulla base del Dpcm. 7 marzo 2018 e successive regolazioni).

Tale valore è rettificato degli importi derivanti:

a) dagli effetti, per l’anno 2019, delle correzioni puntuali di cui ai Decreti del Ministero dell’Interno 21 dicembre 2018 e dell’11 aprile 2019;

b) dall’applicazione per l’anno 2020 delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della Legge n. 190/2014 (recupero graduale per alcuni Comuni a cui non era stata applicata della riduzione del “Fsc 2015”).

In applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della Legge n. 232/2016 (ripartizione “Fsc 2017”), il 50% della quota del “Fsc 2020” destinato ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario è accantonato e redistribuito ai medesimi Comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali, considerate nella misura del 55% di cui al Decreto Mef 30 ottobre 2018 ed i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 24 luglio 2019, ed assoggettati alla metodologia di neutralizzazione della componente “Raccolta e smaltimento rifiuti” approvata nella seduta della medesima Commissione del 15 ottobre 2019.

All’importo risultante deve essere applicato il correttivo di cui al comma 450, dell’art. 1, della Legge n. 232/2016 (correttivo per i Comuni che vedevano aumentare le risorse a loro assegnate di oltre il 4%).

Per l’anno 2020 tale ultimo importo è ulteriormente rettificato con l’applicazione del correttivo di cui al comma 449, lett. d-bis), dell’art. 1, della Legge n. 232/2016 (rettifica positiva al “Fsc 2017” per i Comuni che presentavano una variazione negativa per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi).

Il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui sopra è riportato per ogni Comune delle Regioni a Statuto ordinario nell’Allegato 2 (per i Comuni istituiti a seguito di fusione dal 2020 i dati si intendono riferiti ai Comuni preesistenti).

Il riparto della quota del “Fsc 2020” ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna è effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun Comune il valore del “Fsc 2019”, rettificato degli importi derivanti:

a) dagli effetti, per l’anno 2019, delle correzioni puntuali di cui ai Decreti del Ministro dell’Interno di concerto con il Mef 21 dicembre 2018 e 11 aprile 2019;

b) dall’applicazione per l’anno 2020 delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della Legge n. 190/2014 (recupero graduale per alcuni Comuni a cui non era stata applicata della riduzione del “Fsc 2015”).

Il valore risultante dalle operazioni di calcolo è riportato, per ogni comune siciliano e sardo, nell’Allegato 2.

La quota del “Fsc 2020” di cui alla lett. c), sopra riportata (Euro 3.753.279.000) è ripartita tra i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e tra i Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna secondo gli importi di cui all’Allegato 3, colonne 1, 2, 3 e 4.

La quota del “Fsc 2020” di cui all’art. 1, comma 2 – vedasi la suddetta lett. a): pre-deduzione del contributo al ristoro ai Comuni di un importo equivalente al gettito della Tasi sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base), è attribuita ai Comuni beneficiari in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 449, lett. b), della Legge n. 232/2016 (quota di ristoro di un importo equivalente al gettito della Tasi sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base), secondo gli importi di cui all’Allegato 3, colonna 5.

La quota del “Fsc 2020” per il neocostituito Comune di Mappano (To) è calcolata rideterminando la quota del “Fsc 2020” spettante ai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leini, e ripartendo tra il Comune di Mappano ed i singoli Comuni interessati la quota di “Fsc” per il 90% sulla base dei dati della popolazione residente e per il 10% in base all’estensione territoriale.

L’art. 7 prevede, per l’anno 2020, la costituzione di un accantonamento di Euro 7.000.000,00 sul “Fsc”, prioritariamente destinato alla compensazione del mancato recupero a carico del Comune di Sappada delle somme previste al Dpcm. 7 marzo 2018. Il resto dell’accantonamento è destinato a eventuali conguagli ai singoli Comuni derivanti da rettifiche dei valori ai fini del presente Decreto. Le assegnazioni sono disposte con uno o più Decreti del Viminale. La quota da imputare ai singoli Comuni ai fini dell’accantonamento è calcolata per ciascun Comune in modo proporzionale alle risorse di riferimento valide per l’anno 2020. Tali rettifiche decorrono dall’anno 2020 e l’accantonamento non utilizzato è destinato all’incremento dei contributi straordinari di cui all’art. 15, comma 3, del Tuel (contributi per favorire la fusione di comuni).

L’art. 8 determinata la quota di “Fsc 2020” relativa a singoli Comuni:

  • Allegato 4, colonna 1: per ogni Comune siciliano, sardo e delle Regioni a Statuto ordinario, somma algebrica del valore di cui all’Allegato 2, colonna 5 e del valore di cui all’Allegato 3, colonna 6;
  • Allegato 4, colonna 2: contributo di cui alla lett. d-ter), del comma 449, dell’art. 1, della Legge n. 232/2016 (ripartizione per i piccoli Comune che presentavano un valore negativo del “Fsc 2017”), destinato, nel limite massimo di Euro 5.500.000 annui ai Comuni fino a 5.000 abitanti;
  • Allegato 4, colonna 3: per ogni Ente correzione in relazione all’accantonamento di cui al citato art. 7;
  • Allegato 4, colonna 4: importo di “Fsc 2020” per ogni singolo comune (somma algebrica dei valori di cui all’Allegato 4, colonne 1, 2 e 3). Qualora l’Agenzia delle Entrate-Struttura di gestione non riesca a procedere, in tutto o in parte, ai recuperi (sommatoria negativa), i Comuni interessati sono tenuti a versare la somma residua direttamente all’entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell’adempimento al MinInterno. In caso di mancato versamento da parte del comune entro il 31 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate-Struttura di gestione provvede al recupero negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al Comune.
  • Allegato 4, colonna 5: per i Comuni con risultato negativo alla colonna 4, ulteriore quota di Imu di spettanza sul “Fsc 2020”; in tal caso l’Agenzia delle Entrate-Struttura di gestione versa ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato una quota dell’Imu di spettanza dei singoli Comuni.

L’art. 9 prevede compensazioni finanziarie per l’anno 2020 sugli importi a credito o a debito relativi ai singoli Comuni risultanti dall’applicazione dell’art. 8, e dispone che a tali Comuni sono applicate le detrazioni conseguenti all’applicazione dell’art. 7, comma 31-sexies, del Dl. n. 78/2010 (riduzione dei contributi ordinari).

In base all’art. 10, per l’anno 2020, la Finanza locale provvede a erogare a ciascun Comune quanto attribuito a titolo di “Fsc” in base all’art. 8, al netto delle detrazioni di cui all’art. 9, in 2 rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2020, di cui la prima pari al 66%, comunque nei limiti della disponibilità di cassa del capitolo 1365, relativo al “Fsc”, iscritto nello stato di previsione del MinInterno.

L’art. 11 stabilisce che, per l’anno 2020, gli importi negativi dovuti dai singoli Comuni, come indicati nell’Allegato 1 (quota dell’Imu di spettanza dei Comuni) e nell’Allegato 4, colonna 5 (Comuni con risultato negativo e ulteriore quota Imu di loro spettanza a valere sul “Fsc 2020”), o derivanti dall’applicazione dell’art. 9 (Compensazioni finanziarie per l’anno 2020), sono comunicati dal Ministero dell’Interno all’Agenzia delle Entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall’Imu riscossa tramite il sistema dei versamenti unitari “F2”4. La trattenuta da parte della Struttura di gestione è effettuata in 2 rate di pari importo a valere sulle somme versate in relazione alle scadenze tributarie del 16 giugno e del 16 dicembre 2020.