Nella Delibera n. 49 del 21 giugno 2017 della Corte dei conti Friuli Venezia Giulia, un Comune chiede un parere riguardante la possibilità di incrementare il “Fondo per il salario accessorio” con i risparmi derivanti dalla diminuzione del numero delle posizioni organizzative. La Sezione pone in evidenza che l’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/17, in vigore dal 22 giugno 2017, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 e che, a decorrere dalla medesima data, l’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15 viene abrogato.
Viene data adeguata rilevanza anche a quanto previsto dal successivo comma 3, dell’art. 23, secondo il quale, fermo restando il vincolo predetto – che costituisce quindi un tetto invalicabile nell’ottica di invarianza della spesa – gli Enti Locali possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quelli riferiti alle spese di personale, in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
Appare evidente, secondo la Sezione, come il limite eteronomo riguardi solo la cristallizzazione dell’importo complessivo mentre resta riservata alla valutazione discrezionale dell’Ente la decisione sul mantenimento delle risorse per un eventuale nuovo incarico di posizione organizzativa (nell’ipotesi che il risparmio derivi da cessazione del dipendente e non della posizione) laddove necessario o, in alternativa, sull’eventuale destinazione a progetti di produttività o a processi di razionalizzazione dei servizi. Ciò, tenendo comunque presente che la gestione del “Fondo” dovrebbe precipuamente rappresentare proprio uno strumento di flessibilità dal quale far derivare una gestione dei costi del personale improntata a conseguire un migliore grado di efficienza. Pertanto, laddove il mantenimento e il conseguente spostamento di risorse non determini una violazione dei limiti di incremento del “Fondo”così come stabiliti per il 2017 dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/17, la destinazione delle componenti non vincolate resta devoluta alla valutazione discrezionale dell’Ente, che ne disporrà in ragione della situazione organizzativa peculiare, tenendo peraltro presente la preminenza della valenza di strumento di miglioramento dell’efficienza e della produttività che dovrebbe essere connaturata alla componente accessoria della retribuzione.




