Nella Delibera n. 59 del 27 giugno 2017 della Corte dei conti Sardegna, viene chiesto un parere relativo alla possibilità per gli Enti Locali di destinare risorse aggiuntive alla Contrattazione integrativa anche nel caso di inadempimento all’obbligo del rispetto del Patto di stabilità interno.
La Sezione ritiene che l’Ente, anche se inadempiente all’obbligo del rispetto del Patto di stabilità, possa incrementare il “Fondo per la contrattazione decentrata” di ciascuna annualità, nella parte variabile, con le risorse già stanziate nel “Fondo” dell’anno precedente ma non attribuite e in tal senso costituenti “economie”. Pertanto, la Sezione chiarisce che le somme provenienti dagli esercizi precedenti non possono essere annoverate tra le “risorse aggiuntive” di cui all’art. 40, comma 3-quinquies, del Dlgs. n. 165/01, in quanto si tratta di somme delle quali, in sede di costituzione del “Fondo” dell’anno precedente, l’Organo di revisione interno ha certificato la compatibilità con gli obiettivi del Patto di stabilità, con i vincoli di bilancio e con gli altri vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale.
Dunque, le somme non utilizzate nei precedenti esercizi non rientrano nel divieto posto dall’art. 40, comma 3-quinquies, del Dlgs. n. 165/01, e possono essere legittimamente utilizzate nell’esercizio successivo a quello nel quale non è stato rispettato il Patto. Infine, la Sezione evidenzia il fatto che le considerazioni sopra esposte si riferiscono esclusivamente al quesito posto e resta confermato che l’Ente richiedente sia in ogni caso tenuto all’integrale applicazione dei limiti e dei vincoli finanziari che la legislazione nazionale ha previsto, sia con riferimento specifico all’ammontare dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Pubbliche Amministrazioni, che più in generale in ordine alla spesa per il personale.




