Nella Delibera n. 226 del 6 settembre 2016 della Corte dei conti Lombardia, il quesito formulato riguarda l’individuazione delle conseguenze del mancato raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno in relazione alla costituzione e determinazione del “Fondo per la contrattazione integrativa” previsto dall’art. 40, comma 3-quinquies, del Dlgs. n. 165/01. La norma condiziona la possibilità di destinare risorse aggiuntive alla Contrattazione integrativa all’osservanza della disciplina del Patto di stabilità interno e, pertanto, il mancato raggiungimento degli obiettivi del Patto nel 2015 non consente all’Ente di effettuare alcun incremento, anche se risultante da risorse finanziarie disponibili.
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