Nella Delibera n. 37 del 17 marzo 2021 della Corte dei conti Emilia Romagna, un Sindaco ha chiesto un parere sulla possibilità di recuperare a favore dei dipendenti risorse stabili del “Fondo risorse decentrate per il trattamento accessorio”, a fronte di un’attività di ricognizione, erroneamente sottostimate nell’arco di un ventennio, sussistendo la copertura finanziaria, e a tal proposito, ha chiesto altresì la quantificazione del periodo di prescrizione del diritto al reintegro in capo ai dipendenti dell’Ente. In subordine, il Comune ha chiesto se sia possibile procedere alla corretta quantificazione del “Fondo risorse decentrate” per l’anno 2020, con conseguente rimodulazione del limite previsto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, nel caso a richiesta sia dichiarata inammissibilità della descritta operazione di recupero delle somme sopra citate.
La Sezione ha dichiarato inammissibile il quesito principale, precisando comunque che non risulta possibile, sotto un profilo prettamente contabile, il recupero di risorse relative ad anni trascorsi nei quali l’Ente non abbia proceduto a vincolare dette risorse, non inserendole nel fondo, né avendole stanziate nei relativi bilanci, ormai chiusi.
Relativamente alla questione posta in via subordinata, la Sezione ha affermato che l’Ente, sussistendone la copertura finanziaria, possa calcolare nell’esercizio in corso la spesa da destinare al trattamento accessorio in modo corretto, rapportandola al corrispondente importo che sarebbe stato erogabile nel 2016, con le adeguate correzioni riguardanti le risorse stabili e sussistendone a quel tempo la capacità di bilancio. Detto importo dovrà essere successivamente adeguato, ai sensi dell’art. 33 comma 2 del Dl. n. 34/2019, “in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del ‘Fondo per la contrattazione integrativa’ nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di Posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. La Sezione, relativamente all’ipotesi in cui emerga un errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili del “Fondo” che ne abbia causato una sottostima, di individuare un nuovo limite quale tetto massimo ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, richiamandosi alla giurisprudenza contabile precedentemente intervenuta sul tema, ha ribadito che il Legislatore ha voluto “cristallizzare” il tetto di spesa in parola all’importo determinato nel 2016, ai fini del contenimento della medesima, sul presupposto implicito tuttavia che tale determinazione sia stata effettuata dagli Enti correttamente, nel rispetto dei limiti finanziari derivanti da norme di legge o pattizie. Qualora ciò non sia avvenuto con riguardo alle risorse stabili, pare coerente con la ratio della disposizione richiamata che l’Ente stesso possa procedere alla individuazione del nuovo, corretto, limite ai sensi della normativa vigente, anche al fine di evitare che l’effetto di “cristallizzazione” si produca in relazione ad un importo non congruo, perpetuandosi negli anni successivi. Resta ovviamente in capo all’Ente l’onere di comprovare esattamente l’errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che ne abbia causato un’errata sottostima.