Formazione continua Revisori legali: a 5 mesi dall’introduzione dell’obbligo, restano numerosi dubbi

Il Revisore legale che non è iscritto ad un Ordine professionale può acquisire crediti formativi tramite corsi organizzati da questi ultimi? Se si, gli Ordini si faranno carico anche per lui della comunicazione al Mef dei crediti acquisiti o sarà loro compito effettuare questo servizio solo per gli iscritti? Sono solo alcuni dei punti che, a distanza di oltre 5 mesi dall’introduzione dell’obbligo di formazione continua obbligatoria per gli iscritti nel Registro dei Revisori legali, sono ancora in attesa di una risposta.

Il quadro normativo

Ad estendere l’obbligo della formazione obbligatoria ai Revisori legali, rendendo l’acquisizione di almeno 20 crediti formativi all’anno un requisito indispensabile per la permanenza nel Registro, è stato il Dlgs. n. 13/16, che è intervenuto sull’art. 5 del Dlgs. n. 39/10.

La Ragioneria generale dello Stato, cui fa capo il Registro in questione, ad oggi si è limitata a nominare il Comitato didattico-scientifico per la formazione dei Revisori legali e ad adottare, con Determina del Ragioniere generale dello Stato7 marzo 2017, il Programma annuale relativo all’anno 2017.

Quest’ultimo Pronunciamento ha chiarito le materie intorno alle quali dovranno vertere i corsi riconosciuti come utili ai fini dell’assolvimento della formazione in questione.

Queste sono state divise in 3 gruppi:

Materie Gruppo “A” (sono quelle c.d. “caratterizzanti”, almeno 10 dei 20 crediti da acquisire annualmente – e 20 su 60 nel triennio – devono essere conseguiti tramite corsi riconducibili a questi temi)

1) Gestione del rischio e controllo interno;
2) Principi di revisione nazionale e internazionali;
3) Disciplina della revisione legale;
4) Deontologia professionale ed indipendenza;
5) Tecnica professionale della revisione.

Materie Gruppo “B”

1) Contabilità generale;
2) Contabilità analitica e di gestione;
3) Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
4) Principi contabili nazionali ed internazionali;
5) Analisi finanziaria.

Materie Gruppo “C”

1) Diritto civile e commerciale;
2) Diritto societario;
3) Diritto fallimentare;
4) Diritto tributario;
5) Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
6) Informatica e sistemi operativi;
7) Economica politica, aziendale e finanziaria;
8) Principi fondamentali di gestione finanziaria;
9) Matematica e statistica.

Se a livello contenutistico il Programma 2017 ha fornito chiarimenti dettagliati, è a livello organizzativo che si attendono indicazioni più precise, posto che la norma ha tratteggiato questo aspetto in maniera piuttosto sommaria.

L’accreditamento dei corsi

Il citato art. 5 del Dlgs. n. 39/10 ha stabilito che i crediti possano essere acquisiti “attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche attraverso Organismi convenzionati” oppure “presso Società o Enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell’attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso la sottoscrizione di apposita Convenzione”.

Al di là della necessità di circoscrivere il campo per gli addetti ai lavori del mondo della formazione professionale che chiaramente necessiteranno di indicazioni più precise sui requisiti per poter diventare soggetto abilitato ad erogare formazione ad hoc (es. cosa si intende, ad esempio, per struttura territoriale o numero di dipendenti “adeguati”?), colpisce che ad oggi di fatto non esistano dei corsi – neanche organizzati dal Mef stesso – formalmente accreditati.

Di fatto quindi, non essendo stato disciplinato l’accreditamento preventivo, i Revisori che già oggi vogliano “portarsi avanti col lavoro” e iniziare ad acquisire dei crediti, non possono far altro che scegliere dei corsi il più pertinenti possibili nella speranza che il Ministero decida poi di riconoscerli, a posteriori, come validi anche ai fini della permanenza nel Registro.

Le diverse casistiche

Questo significa che i circa 120.000 Revisori legali che sono Dottori Commercialisti dovranno partecipare a corsi per un totale di 150 crediti a triennio (90 per l’attività di Commercialista e 60 per quella di Revisore legale)? Non necessariamente. O meglio, tecnicamente sì, ma di fatto il Decreto ha gettato le basi per evitare la duplicazione degli oneri formativi che gravano in capo a questi soggetti e far sì che determinati corsi siano riconosciuti validi per entrambi gli scopi.

L’attività di formazione, effettuata dai Revisori legali prevista dagli Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all’interno di Società di revisione che erogano formazione, – si legge al comma 10 dell’art. 5- viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al programma annuale di aggiornamento professionale”.

Meno chiara è la situazione di quella minoranza di Revisori legali che non è iscritta ad alcun Ordine. Questi potranno ad esempio prendere parte ad un corso di formazione organizzato dagli Ordini professionali, pur non essendovi iscritti?

Se sì, gli Ordini professionali assolveranno anche per loro l’obbligo della comunicazione annuale al Registro dell’assolvimento degli obblighi di formazione dei partecipanti (previsto dal comma 8 del citato art. 5) o si limiteranno ad effettuare le comunicazioni che riguardano i loro iscritti?

Nell’attesa di un nuovo intervento del Mef che faccia luce su tutti questi punti interrogativi, il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – con l’Informativa n. 16 del 21 marzo 2017 – ha invitato gli Ordini e i soggetti autorizzati a stilare programmi il più possibile attinenti ai contenuti descritti nel Programma annuale redatto dalla Ragioneria generale dello Stato.

di Veronica Potenza