Delibera n. 295 del 21 giugno 2022
Nella casistica in esame una Società, seconda classificata in una procedura di gara, ha contestato la formula matematica utilizzata dalla Commissione di gara per l’attribuzione del punteggio alle offerte economiche pervenute. L’istante ha rappresentato che, a seguito della pubblicazione degli atti di gara, domandava dei chiarimenti all’Amministrazione in ordine alla modalità di formulazione dell’offerta e sul metodo di calcolo per l’attribuzione dei punteggi.
L’Anac rileva che è possibile rettificare, in sede di chiarimenti, la formula matematica indicata nel disciplinare per l’attribuzione del punteggio alle offerte economiche, mediante inversione del denominatore con il numeratore, sì da renderne logico e possibile il funzionamento, solo quando dagli atti di gara si evinca la chiara ed univoca volontà della Stazione appaltante di far ricorso ad un dato parametro di valutazione delle offerte (ribasso o prezzo). La Commissione di gara, ai fini dell’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, è tenuta ad applicare la formula indicata nella lex specialis e, laddove questa conduca a dei risultati illogici o impossibili, a segnalare il fatto alla Stazione appaltante ai fini dell’adozione degli atti di competenza.




