Fornitura di gas metano: inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi

Nella Sentenza n. 11563 del 6 luglio 2016, la Corte di Cassazione statuisce che, a differenza delle servitù volontarie che possono avere ad oggetto una qualsiasi utilitas, purché ricavata da un fondo a vantaggio di un altro fondo appartenente a diverso proprietario, le servitù prediali coattive formano un numerus clausus, sono cioè tipiche avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge, e pertanto non sono ammissibili altri tipi al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela.

Di conseguenza, afferma la Suprema Corte, è inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano, dovendosi escludere un’applicazione estensiva dell’art. 1033 del Cc. in tema di servitù di acquedotto coattivo, atteso che l’esigenza del passaggio di tubi conduttori del gas non può essere ricondotta sotto la stessa fattispecie normativa che regola l’imposizione della servitù di acquedotto, in conseguenza della non assimilabilità delle 2 situazioni per i caratteri peculiari di struttura e funzione di ciascuna di esse, ed in particolare della pericolosità insita nell’attraversamento sottoterra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto. D’altra parte – evidenziano i Giudici di legittimità – la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1033 del Cc., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevede la costituzione coattiva della servitù di acquedotto, ma non la possibilità di costituire coattivamente anche la servitù di metanodotto. Infatti, nonostante non possa essere negata l’esistenza di un indirizzo legislativo volto a favorire la diffusione del gas metano, solo il Legislatore potrebbe introdurre un modello coercitivo nella disciplina dei rapporti tra fondi vicini, atteso che una scelta di tal genere non si presenta come costituzionalmente vincolata, a causa dell’esistenza di fonti di energia alternative, di modalità tecniche di approvvigionamento del gas metano diverso dal trasporto attraverso condutture e, infine, della possibilità di giungere al medesimo risultato mediante atti di esercizio dell’autonomia privata