Nella Sentenza n. 1441 del 13 aprile 2016, il Consiglio di Stato si è espresso sul caso di 2 comproprietari di un fondo che hanno fatto richiesta di rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un complesso edilizio costituito da 5 edifici. Non avendo avuto risposta da parte del Comune, hanno ottenuto dalla Provincia la nomina di un Commissario ad acta che, con provvedimento, ha respinto la domanda. Nello specifico, nella Sentenza in questione, i Giudici distinguono il caso in cui il Commissario venga nominato per sostituirsi nell’esercizio di una competenza generale, in luogo di un organo di cui difetti radicalmente il funzionamento, da quello in cui, come nel caso di specie egli, su impulso di un organo avente funzione di vigilanza, sia incaricato di provvedere all’adozione di uno specifico atto. Nella prima ipotesi, quando cioè il Commissario è nominato per consentire lo svolgimento delle funzioni dell’Ente Locale, senza l’indicazione degli specifici atti che deve emanare, il provvedimento da lui adottato va qualificato come atto di un organo comunale, sia pure straordinario (e quindi può anche essere rimosso dallo stesso Ente Locale nella via dell’autotutela).
Invece quando, come nel caso di specie, egli è nominato per l’adozione di un atto specifico, la relazione che si stabilisce fra il Commissario ed il Comune sostituito è di natura intersoggettiva e non interorganica, tanto che si ritiene che le determinazioni del Commissario possano essere impugnate dall’Ente Locale innanzi al Giudice amministrativo. Pertanto, affermano i Giudici, applicando queste premesse generali alla fattispecie concreta, se ne deduce che il provvedimento di diniego impugnato è direttamente riferibile al Commissario ad acta. Questi non è organo del Comune, ma costituisce l’Autorità emanante.