Tar Umbria, Sentenza n. 591 del 22 luglio 2022
Nella Sentenza in epigrafe indicata, la ricorrente impugna la propria esclusione dalla gara (gara telematica). Il timing di gara prevedeva che in una prima fase le concorrenti caricassero sulla Piattaforma telematica predisposta dalla Stazione appaltante per il ricevimento delle offerte la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e il numero della marcatura temporale apposta nei termini perentori indicati al file recante l’offerta economica (ossia un Protocollo informatico identificativo dell’offerta economica, attestante una data certa e che ne garantisce l’immodificabilità). L’offerta economica, dotata della predetta marcatura temporale, avrebbe dovuto restare conservata nel computer dell’offerente e venire caricata anch’essa sulla Piattaforma della Stazione appaltante solo in un secondo momento, in una finestra temporale da comunicarsi ad onere dell’Amministrazione. La ricorrente afferma di avere seguito la suddetta procedura, caricando sul sistema la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e il numero identificativo della marcatura temporale della propria offerta economica. Tuttavia, in sede di seduta pubblica la ricorrente apprendeva di aver superato la fase della valutazione delle offerte tecniche e riceveva contestualmente la comunicazione orale di esclusione della procedura per non aver caricato a Sistema l’offerta economica già precedentemente firmata digitalmente e marcata temporalmente.
I Giudici rilevano che la garanzia di segretezza dell’offerta economica nelle gare che si svolgono attraverso l’utilizzo di Piattaforma on line non può comunque prescindere dal corretto caricamento dell’offerta economica nel Sistema, essendo il regolare inserimento della documentazione necessario per garantire che l’accesso e, quindi, la conoscibilità dell’offerta da parte degli addetti alla procedura di gara, avvenga solo alla data e all’ora di seduta di gara specificata in fase di creazione della procedura, allorquando il sistema redige in automatico la graduatoria, anche tenendo conto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione. Le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte, e i Sistemi provvedono alla verifica della validità dei certificati e della data e ora di marcatura, l’affidabilità degli algoritmi di firma digitale e marca temporale garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in busta chiusa. In questo quadro, l’utilizzo della Piattaforma on line e l’adempimento di tutti gli oneri formali prodromici alla materiale presentazione dell’offerta (firma digitale e indicazione della relativa marcatura temporale) non possono prescindere dal successivo concreto ed effettivo caricamento dell’offerta stessa, passaggio essenziale, prima ancora che per la verifica dell’integrità dell’offerta, per poter ritenere che un’offerta negoziale sia stata comunicata all’Amministrazione. La circostanza che il Bando di gara non avesse espressamente indicato che il caricamento andasse effettuato a pena di esclusione è irrilevante, in quanto dalla lettura del Bando emerge che il caricamento dell’offerta economica nei tempi prescritti rappresenta un dovere dell’Operatore economico la cui violazione non può che condurre all’esclusione dalla gara, in omaggio al principio di par condicio tra i partecipanti alla gara, nonché al principio di generale di autoresponsabilità, che trova pacificamente applicazione con riferimento alla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, a quelle che si svolgono mediante la presentazione telematica dell’offerta, ed implica che ciascuno dei concorrenti sopporti le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione.




