Gare d’appalto: “via libera” di Palazzo Spada alla partecipazione delle Associazioni di volontariato

Nella Sentenza n. 116 del 15 gennaio 2016 del Consiglio di Stato, i Giudici rilevano che, in base alla Direttiva Ce n. 18/04, la nozione comunitaria di “imprenditore” non presuppone la coesistenza dello scopo di lucro dell’impresa, per cui l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici. Nello specifico, per quello che riguarda le Associazioni di volontariato, ad esse non è precluso partecipare agli appalti, se si consideri che la “Legge quadro sul Volontariato”, nell’elencare le entrate di tali Associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte collateralmente, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa. Esse possono essere ammesse alle gare pubbliche quali Imprese sociali, a cui il Dlgs. n. 155/06 ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d’interesse generale, anche se non lucrativa. Dunque, i Giudici affermano che è ormai pacifico che l’assenza di scopo di lucro non sia elemento idoneo ad escludere, in via di principio, che il “Servizio di trasporto di urgenza e di infermi” svolto dalle Associazioni di volontariato sia da classificare nella categoria delle attività economiche in concorrenza con gli altri operatori del settore. La esposta nozione di imprenditore, tra l’altro, risulta recepita anche dal Dlgs. n. 163/06, che si riferisce all’imprenditore come operatore economico ammesso a partecipate alle gare per la realizzazione di opere e l’affidamento di servizi senza ulteriori specificazioni. Pertanto, nel caso di specie, l’Associazione, avendo i requisiti per partecipare alla gara, aveva interesse a ricorrere, sia avverso la parziale rettifica del bando e degli atti successivi, sia contro la propria conseguente esclusione dalla gara.