È stato pubblicato sulla G.U. n. 239 del 12 ottobre 2022 il Decreto Mef 28 settembre 2022, contenente “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’Operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”.
Il Provvedimento, adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, individua i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli Operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.
Tali violazioni riguardano l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di Imposte e Tasse derivanti dalla:
a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli Uffici;
b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli Uffici;
c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della Dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del Dpr. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972.
La violazione di cui sopra considera “grave” quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di Imposte o Tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto.
Per gli Appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’Operatore economico concorre.
In caso di subappalto o di partecipazione in Raggruppamenti temporanei o in Consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al Raggruppamento o al Consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo Operatore economico.
In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore ad Euro 35.000.
La violazione “grave” si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla Stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
Le violazioni suesposte non rilevano ai fini dell’esclusione dell’Operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una Pronuncia giurisdizionale favorevole all’Operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.
Nelle more dell’adozione del Provvedimento di cui all’art. 81, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016 e, comunque, dell’operatività della “Banca-dati nazionale dei contratti pubblici”, si applicano le indicazioni operative contenute nella Deliberazione Anac n. 157/2016.
L’Agenzia delle Entrate, su richiesta della Stazione appaltante, rilascia, relativamente ai Tributi dalla stessa gestiti, la Certificazione di cui al Provvedimento 25 giugno 2001, le cui risultanze sono valutabili ai fini dell’esclusione dell’Operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto.




