Gare: mancata allegazione del documento di identità

Nella Sentenza n. 5379 del 29 ottobre 2014, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto da una Srl ed annullato la Determina di un Comune, con la quale era stato aggiudicato alla Srl il secondo lotto dei lavori per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia e tutti gli atti della procedura di gara. Ad avviso del Giudice di primo grado l’aggiudicataria andava esclusa dalla gara avendo presentato documentazione amministrativa non conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara, non avendo corredato di fotocopia del documento di identità la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Dlgs. n. 163/06. I Giudici, con la Sentenza in questione, affermano che non costituisce violazione dell’art. 38 del Dlgs. n. 163/06 la mancata allegazione del documento di identità ad ogni dichiarazione sostitutiva da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa per la gara. L’inserimento anche di una sola fotocopia del documento di identità in allegato a più dichiarazioni sostitutive deve ritenersi sufficiente alla identificazione del rappresentante che ha reso le dichiarazioni, in quanto idonea ad instaurare il nesso tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore che, attraverso tale unico documento, è perfettamente identificabile. Pertanto la mancanza del documento di identità alla dichiarazione prevista dal bando, a fronte della allegazione del documento di identità a tutte le altre dichiarazioni inserite nella stessa busta, non poteva costituire causa di esclusione, diversamente da come affermato dal Giudice di primo grado.