Gestione dei parcheggi a pagamento: obbligo di destinare gli incassi a finalità specifiche

Corte dei conti Toscana, Delibera n. 36 del 7 marzo 2025

Nel caso in studio, la Sezione rileva che la gestione delle aree di sosta comunali a pagamento può essere affidata a una Società esterna tramite concessione. In questo caso, la Società incassa direttamente le tariffe dagli utenti e versa al Comune un Canone annuale per l’uso del Servizio. Tuttavia, questo modello di gestione non modifica la natura delle entrate: i soldi pagati dai cittadini per parcheggiare sono considerati un provento destinato per legge a specifiche finalità, come stabilito dall’art. 7, comma 7, del “Codice della Strada”.

Nel caso esaminato, il Comune non aveva vincolato questi introiti a spese specifiche, sostenendo che non fossero direttamente contabilizzati nel proprio bilancio, poiché l’intero Servizio era stato affidato a una Società “in house”, che gestiva direttamente la riscossione delle tariffe. Tuttavia, secondo la Sezione, questa impostazione non è corretta. La normativa prevede chiaramente che i proventi dei parcheggi a pagamento debbano essere utilizzati per interventi mirati, come la creazione, gestione e miglioramento delle aree di sosta, oppure per il finanziamento del trasporto pubblico locale e il miglioramento della mobilità urbana. I Comuni hanno la libertà di scegliere il modello di gestione che ritengono più adatto alle proprie esigenze, ma questa scelta non cambia la destinazione vincolata delle entrate derivanti dai parcheggi. Indipendentemente dalla modalità di gestione, gli incassi devono essere destinati integralmente agli scopi previsti dalla legge, sia che vengano utilizzati direttamente dall’amministrazione comunale, sia attraverso la società che gestisce il servizio.

Nel caso analizzato, una parte dei fondi era utilizzata dalla Società concessionaria per la manutenzione e il miglioramento delle aree di sosta, ma il 40% degli incassi veniva trattenuto dal Comune senza una specifica destinazione per il Servizio “Parcheggi”. Questo, secondo la Sezione, non rispetta pienamente l’obbligo di utilizzo integrale dei proventi per le finalità previste dalla normativa, rendendo parziale l’adempimento delle prescrizioni di legge.

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