Consiglio di Stato, Sentenza n. 5409 del 20 giugno 2025

Un Ente Locale ha affidato la gestione di una Spiaggia comunale ad un’Azienda speciale da esso stesso costituita. In passato, la Spiaggia era stata gestita da una Società privata, che ha impugnato gli atti del Comune, sostenendo di essere stata esclusa ingiustamente e di avere un interesse legittimo alla prosecuzione del servizio. Il Tar aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la Società non avesse più titolo né un interesse giuridicamente protetto. I Giudici però hanno riconosciuto che la Società aveva interesse a ricorrere, hanno riformato la decisione di primo grado, ed hanno esaminato il merito, ritenendo legittima la scelta dell’Ente Locale di costituire un’Azienda speciale per gestire direttamente il Servizio in quanto motivata con la necessità di garantire una migliore accessibilità alla Spiaggia per persone con disabilità e per chi ha animali domestici, attraverso opere specifiche che il precedente gestore non aveva voluto realizzare. Secondo i Giudici, la gestione della Spiaggia rientra nei “servizi pubblici locali di rilevanza economica” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 201/2022, poiché riguarda l’erogazione di un servizio essenziale che il mercato non assicura da solo alle condizioni richieste in termini di qualità, accessibilità e continuità. I Giudici hanno ritenuto giustificata la scelta dell’Amministrazione anche sotto il profilo della proporzionalità, dell’economicità e dell’interesse pubblico, e hanno escluso la necessità di una procedura comparativa, in assenza di domande concorrenti e vista la durata limitata dell’affidamento. Inoltre, hanno ribadito che l’Azienda speciale è un modello legittimo per la gestione in economia di servizi pubblici locali, soggetto a un controllo più incisivo rispetto alle Società partecipate, infine escludendo qualsiasi violazione delle regole di trasparenza, concorrenza o evidenza pubblica, e confermando la piena legittimità della scelta amministrativa. L’appello è stato quindi respinto.

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