L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 48 del 24 ottobre 2018, ha fornito chiarimenti in ordine alla conservazione, ai fini fiscali, del report di “scassettamento” dei parcometri.
La Società interpellante produce e commercializza parcometri e sistemi di parcheggio a barriere, svolgendo anche, in maniera non prevalente, l’attività diretta di gestione di Parcheggi.
Gli apparecchi citati sono omologati dal Ministero dei Trasporti in quanto conformi alla norma Uni En 12414, la quale “non prevede registrazioni assimilabili a ‘giornale di fondo’ ma la stampa, tramite report di ‘scassettamento’, della somma dei mezzi fisici di pagamento incassati nella sessione ed il valore complessivo storico e della memorizzazione su memoria non volatile dei totali corrispettivi storici”.
Sino ad ora, per l’attività di gestione dei Parcheggi, la Società ha registrato sul registro dei corrispettivi l’importo incassato nello stesso giorno del suo prelevamento dai singoli parcometri, conservando “sempre gli ultimi ticket attestanti l’importo prelevato”.
Considerato che le prestazioni certificate dagli apparecchi in esame non sono soggette ad emissione di documentazione fiscale ex art. 2 del Dpr. n. 696/1996 e la stampa dei report di “scassettamento” non rientra tra i documenti menzionati dall’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, la Società istante ha chiesto se la conservazione di tali report sia obbligatoria.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato le modifiche introdotte dall’art. 4, comma 6, lett. a), del Dl. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, all’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 127/2015, che prevedono l’obbligatorietà, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici, della memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei relativi corrispettivi giornalieri, nonché i contenuti della Risoluzione n. 116/E del 2016, con la quale la stessa Agenzia ha chiarito che le nuove previsioni non riguardano i distributori dei biglietti di trasporto e di sosta, per i quali gli apparecchi automatici non solo fungono da mero strumento di pagamento di un servizio che sarà reso altrimenti, ma erogano ciò che a tutti gli effetti null’altro è se non una certificazione fiscale di tale servizio.
La stessa Risoluzione ha precisato che il Dm. 30 luglio 2009, nell’aggiornare le caratteristiche dei biglietti di trasporto e di sosta, ha equiparato la gestione dei dati fiscali memorizzati dalle macchine emettitrici dei titoli di trasporto a quella dei titoli di parcheggio.
Da ciò si ricava che, pur in assenza di un vero e proprio giornale di fondo all’interno degli apparecchi, il gestore del Parcheggio deve eseguire annotazioni similari a quelle che dallo stesso deriverebbero, assumendo rilevanza qualunque documento (come il report di “scassettamento”) che consenta di giustificare tali annotazioni, nonché di controllarne la correttezza.
Nessun rilievo ha a tal riguardo la circostanza che l’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, non citi espressamente il documento in esame. Infatti, la norma non solo lascia fermo “quanto stabilito dal Codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti”, ma anche l’obbligo di conservazione delle “scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente Decreto, di altre leggi tributarie, del Codice civile o di leggi speciali”, senza contare che la stessa norma ha un ambito applicativo limitato alle Imposte dirette, non sostituendosi ma aggiungendosi alle disposizioni legislative dettate in altri ambiti (quali, per l’Iva, l’art. 39 del Dpr. n. 633/1972).
Alla luce di quanto sopra, a parere dell’Agenzia delle Entrate nel caso in esame permane come necessaria la conservazione del report di “scassettamento”.