Nella Sentenza n. 129 del 14 aprile 2021 della Corte dei conti Calabria, la Sezione si esprime sulla gestione economale e afferma che le relative spese costituiscono deroga rispetto al Principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo in linea di massima dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il corretto funzionamento della struttura amministrativa.
Sul terreno contabile, mentre l’ordinario processo di spesa inizia con l’impegno e la prenotazione sul corrispondente capitolo di bilancio, la spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall’Agente contabile (nei limiti delle disponibilità ad esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare di bilancio-budget per gli Enti con contabilità economica) che viene poi “ratificato” dal Responsabile del Servizio “Finanziario” con l’imputazione a bilancio e la riconduzione all’impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale.
Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della gestione economale, discende la necessità che le Amministrazioni pongano a disposizione dell’Economo fondi necessariamente limitati, per provvedere, in conformità alle richieste dei diversi Uffici, a spese minute, controllando ovviamente il buon fine delle medesime.
Tanto precisato, la Sezione aggiunge che:
– l’Economo, in quanto Agente contabile assoggettato alla responsabilità connessa al maneggio di denaro pubblico, è tenuto, prima di procedere al pagamento delle spese, a verificare, sotto la sua personale responsabilità, l’ammissibilità delle stesse riscontrando la loro conformità alle previsioni di legge e regolamentari. Infatti, la gestione economale costituisce, una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, per cui l’Economo, quale Agente contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, attraverso il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione con le finalità per le quali sono state disposte le anticipazioni stesse;
– in disparte ogni valutazione in ordine all’utilità diretta delle spese effettuate per l’Ente, va affermata l’irregolarità di spese economali allorquando esse non siano previste nel Regolamento di contabilità e/o economale e non siano riconducibili a finalità istituzionali dell’Ente;
– il controllo e la verifica della regolarità delle spese costituisce un obbligo del responsabile del Servizio “Finanziario” ed è propedeutico al discarico delle somme pagate;
– vi può essere responsabilità concorrente dell’Economo che ha effettuato spese non previste o superiori al limite massimo stabilito nel regolamento e del Responsabile del Servizio “Finanziario” (ma a titolo di responsabilità amministrativa, ove azionata secondo legge) che non le abbia segnalate a seguito dell’esame in sede di rendicontazione e di parificazione;
– il Fondo economale non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni di contabilità in tema di assunzione di impegno di spesa, neppure ricorrendo all’artificiosa parcellizzazione delle spese;
– il Fondo economale deve essere determinato annualmente in sede di approvazione del documento generale di bilancio dell’Ente, quale espressione dell’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente.




