Gestione in forma associata dei Servizi: il Viminale pubblica chiarimenti sulla Dichiarazione telematica

In riscontro alle richieste di chiarimento pervenute, il Viminale ha pubblicato la Risposta alle modalità della Dichiarazione telematica da parte dei Comuni nei casi di gestione associata dei Servizi

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale, ha diffuso il Comunicato 14 maggio 2025, attraverso il quale, in riscontro alle richieste di chiarimento pervenute, è stata resa nota l’avvenuta pubblicazione della Risposta alle modalità della Dichiarazione telematica da parte dei Comuni nei casi di gestione associata dei Servizi (Unioni di Comuni, Consorzi, Convenzioni, o altre forme associative o strumentali). La Dichiarazione citata deve essere resa dai Comuni che intendano beneficiare delle risorse stanziate dall’art. 1, comma 759, della Legge n. 207/2024, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’Autorità giudiziaria. Il Viminale ha ricordato che, nel caso in cui sia stata istituita un’Unione di Comuni, la spesa per l’assistenza ai minori può essere trasferita all’Unione, sulla base delle norme statutarie, che la contabilizza nel proprio bilancio e la sostiene per conto dei Comuni facenti parte dell’Unione.  I Comuni potranno dichiarare, ai fini dell’accesso al “Fondo” citato, la quota di spesa sostenuta per loro conto, sulla base del rendiconto approvato dall’Unione, facendo riferimento ai diversi schemi di ripartizione dei costi. Analogamente, il Consorzio dei Comuni, agendo quale Ente strumentale dei Comuni, può sostenere le spese per loro conto. I Comuni, pertanto potranno dichiarare la quota di spese loro attribuibile sulla base del rendiconto approvato dall’Ente strumentale.  Nel caso in cui vengano stipulate Convenzioni semplici ai sensi dell’art. 30 del Tuel, la funzione di assistenza ai minori potrà essere delegata, sulla base degli accordi conclusi, ad un Ente capofila. “Pertanto – si legge nel chiarimento – gli Enti che hanno delegato la funzione, potranno dichiarare la spesa sostenuta facendo riferimento alla quota di spesa loro riferibile sulla base del rendiconto dell’Ente capofila. Infine, anche nel caso in cui la gestione dell’assistenza dei minori allontanati dalla casa familiare sia stata delegata ad altra forma associativa o Ente strumentale, eventualmente in base a previsioni normative regionali, i singoli Comuni potranno dichiarare la spesa sostenuta per loro conto dal soggetto delegato. In relazione al contributo ricevuto, i Comuni beneficiari il cui Servizio è svolto dalla gestione associata provvederanno alle regolazioni finanziarie con la forma associata o l’Ente capofila, eventualmente necessarie sulla base delle specifiche situazioni locali”.