Corte dei conti Toscana, Delibera n. 18 del 29 marzo 2024
Nella fattispecie in esame, un Comune ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta determinazione della misura del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri comunali. In particolare, viene domandato se la misura legittima del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri comunali a seguito dell’entrata in vigore del Dl. n. 112/2008 sia quella vigente e cristallizzata al 25 giugno 2008 (giorno di entrata in vigore del medesimo Decreto-legge) o se l’importo da corrispondere sia quello da rideterminarsi adeguandolo agli importi previsti dal Decreto interministeriale n. 119/2000. La Sezione rileva che l’art. 82 del Dlgs. n. 267/2000 regola la partecipazione dei consiglieri comunali e provinciali ai consigli e commissioni, stabilendo il diritto al gettone di presenza entro limiti definiti. Alcune norme successive hanno modificato la disciplina dei gettoni di presenza per ridurre la spesa pubblica e coordinare la finanza pubblica. L’evoluzione normativa ha generato dubbi sull’applicazione corretta del gettone di presenza. La domanda attuale riguarda se il gettone di presenza debba essere calcolato in base agli importi tabellari (previsti dal Decreto ministeriale n. 119/200) o a quelli in godimento (determinati e cristallizzati al 25 giugno 2008, data in cui è entrato in vigore il Dl. n. 112/2008). La Sezione, a conferma dell’orientamento formatosi sulla questione, in assenza di ulteriori modifiche normative o fattuali che ne giustifichino un cambiamento, conferma che il calcolo deve basarsi sugli importi in godimento, comprensiva degli incrementi e delle decurtazioni di legge, in coerenza con la ratio iuris, resa manifesta da ultimo dall’adozione della vigente formulazione dell’art. 82, comma 11, del Tuel, che è intervenuto con finalità di contenimento della spesa pubblica. Il Legislatore è intervenuto con una disposizione (art. 1, comma 552, della Legge n. 160/2019) secondo cui “le disposizioni di cui all’art. 2, comma 25, lett. d), della Legge n. 244/2007, e all’art. 76, comma 3, del Dl. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all’ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli Amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data”. Trattasi di norma che riveste natura di interpretazione autentica, a riprova dell’assunto secondo cui – al fine di determinare la misura legittima del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri comunali – si deve far riferimento agli importi in godimento al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del Dl. n. 112/2008, come incrementati (o diminuiti) in precedenza, in conformità alle disposizioni di legge.




