Giudizio di equivalenza delle forniture: non vi deve essere una conformità formale ma sostanziale

Nella Sentenza n. 634 del 20 luglio 2020 della Cga Sicilia, i Giudici chiariscono che, in sede di gara per l’appalto di fornitura di dispositivi medici, trova applicazione il giudizio di equivalenza, la quale va ragguagliata alla funzionalità di quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione con quanto offerto in sede gara, non certo alla mera formale descrizione del prodotto. In particolare, i Giudici precisano che con l’art. 68, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 163/2006 – vigente ratione temporis – il Legislatore (allorché le offerte tecniche devono recare per la loro idoneità elementi corrispondenti a specifiche tecniche) ha inteso introdurre, ai fini della valutazione del prodotto offerto dal soggetto concorrente, il criterio dell’equivalenza, nel senso cioè che non vi deve essere una conformità formale ma sostanziale con le specifiche tecniche nella misura in cui esse vengono in pratica comunque soddisfatte.