Giurisdizione: Società privata a partecipazione pubblica

Tar Campania, Sentenza n. 729 del 25 marzo 2024

Nella casistica in oggetto, una persona ha presentato ricorso per chiedere l’annullamento della sua esclusione da una procedura di selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di personale a tempo indeterminato, condotta da una Società. La persona afferma di aver partecipato regolarmente alla procedura di selezione, aver superato le prove, ma essere stata esclusa successivamente sulla base di un accertamento relativo al possesso dei titoli dichiarati. La Società in questione si è costituita in giudizio e ha presentato una memoria difensiva, sostenendo che il Giudice amministrativo non ha giurisdizione in merito alla questione. I Giudici rilevano che il ricorso presentato è considerato inammissibile poiché la competenza sulla controversia appartiene al Giudice ordinario in base alla normativa sulle Società partecipate (art. 19, comma 4 del Dlgs. n. 175/2016). Ciò in quanto le procedure di selezione condotte dalle cosiddette Società in “house providing” sono soggette alla giurisdizione del Giudice ordinario, e non del Giudice amministrativo, in quanto alla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità istituzionali non può non corrispondere la natura privatistica delle procedure di selezione del personale, con conseguente inapplicabilità del regime normativo del pubblico concorso.