Il 1º agosto 2015 entrerà in vigore l’art. 16 del Dl. n. 132/14, convertito dalla Legge 10 novembre 2014, n.162 (c.d. “Decreto Giustizia”) che prevede la riduzione della sospensione feriale dei termini processuali, fino all’anno scorso prevista per 46 giorni (1° agosto–15 settembre: art. 1, Legge 7 ottobre 1969, n. 742) a 31 giorni, cioè per l’intero mese di agosto.
La riduzione della “pausa estiva” da 46 a 31 giorni incide su tutto il calendario processuale di contribuenti e difensori, dal ricorso alla mediazione, dalla costituzione in giudizio alla presentazione di documenti e memorie.




