Grave illecito professionale: spetta alla Stazione appaltante la valutazione circa la rilevanza delle precedenti risoluzioni contrattuali

Delibera n. 443 del 9 giugno 2021

Nella fattispecie in esame, una Società ha contestato l’esclusione da una gara disposta dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter), del Dlgs. n. 50/2016, per la riscontrata sussistenza di 2 provvedimenti di risoluzione contrattuale per grave inadempimento disposti da 2 Amministrazioni entro il triennio di partecipazione alla gara e nell’ambito dell’esecuzione di 2 contratti di appalto. L’Anac chiarisce che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter), del Dlgs. n. 50/2016, la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto delle precedenti risoluzioni contrattuali è rimessa alla Stazione appaltante, alla quale è stato riconosciuto un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell’affidabilità professionale dell’operatore economico. Ne consegue che il sindacato che il Giudice amministrativo (ed anche l’Autorità) può compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento è limitato alla sua irragionevolezza o illogicità.

La Stazione appaltante è tenuta a dare conto di avere compiuto un’autonoma valutazione delle fonti di prova da cui ha tratto conoscenza del pregresso errore professionale in cui è incorso l’operatore economico e di avere considerato le circostanze di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e rilevanza in ordine all’apprezzamento dell’affidabilità professionale del concorrente. È quindi legittimo il provvedimento di esclusione con il quale la Stazione appaltante (dopo avere proceduto ad una valutazione autonoma dei fatti oggetto dei provvedimenti risolutori) ha fornito una adeguata motivazione sulla gravità degli inadempimenti e loro attinenza con l’oggetto dell’affidamento, nonché sulla loro rilevanza sotto il profilo temporale.