Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Parere 20 novembre 2024, intitolato “Possibilità per il Sindaco di far parte di un Gruppo consiliare”, precisando che l’iscrizione del Sindaco ad un Gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell’Ente. Il Parere fa riferimento alla Nota relativa alla possibilità per il Sindaco di far parte di un Gruppo consiliare non riferito ad alcuna delle Liste elettorali che lo hanno sostenuto.
Il Ministero fa presente che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del Tuel, è previsto che “il Consiglio comunale è composto dal Sindaco” e da un numero di membri calcolati in base alla popolazione del Comune; conseguentemente, deve riconoscersi lo status di consigliere comunale in capo al Sindaco stesso. Infatti, con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 44/1997 è stato precisato che i sindaci direttamente eletti sono componenti dei consigli, e come tali compartecipi a pieno titolo delle relative funzioni.
Nel Parere è ricordato che l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente dalle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai Gruppi o ai capigruppo (art. 38 comma 3; art. 39, comma 4, e art. 125 del Tuel). La materia è regolata da apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli Enti Locali.
Il Regolamento del Consiglio di riferimento prevede la necessaria adesione di almeno 3 Consiglieri per la costituzione di nuovi Gruppi in momenti successivi alla seduta di insediamento; pertanto, l’unico limite alla costituzione di Gruppi consiliari di nuova formazione è costituito dalla presenza di minimo 3 componenti.
Per quanto concerne la possibilità che uno dei 3 componenti del nuovo Gruppo consiliare sia il Sindaco dell’Ente, è precisato che nel Sistema delle Autonomie locali il Sindaco ed il Consiglio comunale, di cui i Gruppi consiliari sono Organismi strumentali e funzionali, svolgono ruoli distinti; in base all’art. 42 del Tuel il Consiglio è “Organo di indirizzo e di controllo politico–amministrativo” e, in quanto tale, è chiamato a svolgere specifiche funzioni di controllo dell’operato del sindaco e della Giunta.
Tenuto conto di quanto sopra, pur non prendendo una posizione netta, conclude che l’iscrizione del Sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell’Ente e, quindi, influire anche sull’esercizio del fondamentale diritto di iniziativa, nonché sull’attività di sindacato ispettivo dei consiglieri, ovvero, in casi estremi sulla presentazione della mozione di sfiducia del Sindaco.




