I componenti la Commissione giudicatrice non possono approvare gli atti di gara

Nella Sentenza n. 408 del 30 settembre 2019 del Tar Friuli Venezia Giulia, la questione controversa riguarda la violazione dell’art. 77, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016. Tale norma prevede che “i Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del Rup a membro delle Commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”. Secondo i Giudici amministrativi, tale previsione normativa svolge una funzione di garanzia del diritto dei concorrenti a una decisione amministrativa adottata da un organo terzo e imparziale e raggiunta mediante valutazioni il più possibile oggettive e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta. Dunque, appare evidente che l’aver approvato gli atti di gara implica necessariamente un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e (attraverso la formalizzazione) una piena condivisione. Ne deriva che l’approvazione degli atti di gara integra proprio una “funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”, il cui svolgimento è precluso ai componenti la Commissione giudicatrice.