Nella Sentenza n. 408 del 30 settembre 2019 del Tar Friuli Venezia Giulia, la questione controversa riguarda la violazione dell’art. 77, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016. Tale norma prevede che “i Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del Rup a membro delle Commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”. Secondo i Giudici amministrativi, tale previsione normativa svolge una funzione di garanzia del diritto dei concorrenti a una decisione amministrativa adottata da un organo terzo e imparziale e raggiunta mediante valutazioni il più possibile oggettive e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta. Dunque, appare evidente che l’aver approvato gli atti di gara implica necessariamente un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e (attraverso la formalizzazione) una piena condivisione. Ne deriva che l’approvazione degli atti di gara integra proprio una “funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”, il cui svolgimento è precluso ai componenti la Commissione giudicatrice.




