Nella Sentenza n. 11654 del 5 giugno 2015 della Corte di Cassazione, l’inclusione dell’area nel “Piano regolatore generale” (Prg) come zona destinata a servizi pubblici o di interesse pubblico non esclude il carattere oggettivo di area edificabile secondo lo strumento urbanistico generale e, di conseguenza, l’imponibilità ai fini Ici ai sensi dell’art. 2, del Dlgs. n. 504/92.
La qualificazione dell’area come destinata a servizi pubblici o di interesse pubblico, casomai, incide sulla determinazione del valore venale dell’immobile, che dovrà essere parametrato alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie. Per giurisprudenza consolidata, la sola inclusione nel Prg
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.