Ici: area demaniale e Stabilimento balneare

Nella Sentenza n. 31585 del 4 dicembre 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che il Concessionario di un’area demaniale sulla quale è stato realizzato uno Stabilimento balneare può essere considerato (a condizione che tanto emerga indiscutibilmente dall’atto di concessione e da altre circostanze valutabili dal Giudice di merito) titolare di proprietà superficiaria acquisita a titolo originario, di durata temporanea, pari a quella della concessione, soggetta a peculiare regolamentazione in ordine alla modificazione, estinzione o cessazione del diritto. Infatti, sulla configurabilità del presupposto oggettivo dell’Imposta a nulla rileva la temporaneità della presenza del manufatto. Nello stesso senso, la Suprema Corte ha precisato che il Concessionario di un’area demaniale sulla quale abbia ottenuto l’autorizzazione ad edificare uno Stabilimento balneare è titolare di una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione o cessazione. Egli è soggetto all’Ici anche prima del 1° gennaio 2001, data di entrata in vigore dell’art. 18 della Legge n. 388/2000, che prevede che, nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo Ici è il Concessionario, considerato che l’art. 3, comma 1, del Dlgs. n. 504/1992 stabilisce, anche nella formulazione anteriore all’art. 58, comma 1, del Dlgs. n. 446/1997, che siano soggetti Ici anche i titolari del diritto di superficie e degli altri diritti reali. Infine, con riferimento al tema dell’accatastamento, i Giudici di legittimità rilevano che lo stesso appare inconferente, nel senso che il mancato accatastamento quale fabbricato non influisce sul tema dell’identificazione della posizione soggettiva del Concessionario. In tal senso, la titolarità di un diritto reale di superficie (se sussistente) in capo al soggetto Concessionario di un’area demaniale marittima discende, non dal mero fatto dell’iscrizione in Catasto, bensì dal fatto che su tale area insista una costruzione e che l’attribuzione del diritto reale di superficie si evinca dall’interpretazione dell’atto amministrativo di concessione.