Nella Sentenza n. 10335 del 20 maggio 2015 della Corte di Cassazione, in materia di Ici, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del Dlgs. 504/92, opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’Ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse. Nel caso di specie, essendo pacifico che non si tratta di utilizzazione diretta, il beneficio va escluso. Inoltre, affermano i Giudici che l’obbligo posto a carico dei possessori di immobili soggetti ad Ici, di denunziare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili dichiarati incidenti sulla determinazione dell’imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal Legislatore con riferimento all’inizio del possesso ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione punibile ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Dlgs. n. 504/92.




