Ici: Consorzio di bonifica tenuto a pagare l’Imposta sui beni demaniali di cui dispone per le sue funzioni

Nella Sentenza n. 22482 del 27 settembre 2017 della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame riguarda l’assoggettamento o meno dei Consorzi di bonifica ad Ici quanto ai beni demaniali di cui essi dispongono per l’espletamento delle loro attività istituzionali. La Suprema Corte rileva che, in tema di Ici, i Consorzi di bonifica sono concessionari dei beni demaniali loro affidati per l’espletamento della loro attività istituzionale e, quindi, soggetti all’Imposta, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 388/00. Tali Enti sono concessionari ex lege degli impianti idrovori e non semplici incaricati alla loro manutenzione, come si desume dagli artt. 16, 18 e 100 del Rd. n. 215/33, per cui sono assoggettati all’Imposta ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Dlgs. n.  504/92, come modificato dall’art. 8, comma 3, della Legge n. 388/00. I Giudici di legittimità specificano che, ai fini Ici, il Consorzio di bonifica non può essere considerato mero detentore degli immobili demaniali ad esso affidati e nemmeno semplice incaricato della loro manutenzione. Il rapporto tra i Consorzi di bonifica e i beni del demanio loro affidati è declinabile secondo lo schema della Concessione a titolo gratuito.