Nell’Ordinanza n. 6634 del 7 marzo 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che in tema d’Ici, ai fini della spettanza della detrazione prevista per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall’art. 8, del Dlgs. n. 504/1992 (come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della Legge n. 296/2006, con decorrenza dall’1° gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo.
L’invocata detrazione di cui all’art. 8, comma 2, del Dlgs. n. 504/1992 – il quale come noto dispone che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente” – non è indissolubilmente legata alla residenza anagrafica, e ciò non è affatto contraddetto ma semmai reso più evidente dalla modifica normativa apportata dall’art. 1, comma 173, della Legge n. 296/2006. Tale modifica legislativa deve essere letta nel senso che, con effetto dall’annualità d’imposta 2007, si considera “abitazione principale” quella di residenza anagrafica, salvo la prova contraria che consente al contribuente, nei casi appunto di mancata coincidenza, anche solo per un periodo di tempo, tra dimora abituale e residenza anagrafica, di riservare alla prima il trattamento fiscale meno gravoso previsto per “l’abitazione principale”, prova che deve comunque riguardare l’effettivo utilizzo dell’unità immobiliare quale dimora abituale del nucleo famigliare del contribuente.




