Ici: esenti gli edifici destinati al culto, anche se di fatto inutilizzati

Nella Sentenza n. 164 del 31 marzo 2017 della Ctr Veneto, i Giudici si esprimono sull’esenzione Ici prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) del Dlgs. n. 504/92, in particolare sull’applicazione della norma agli edifici adibiti al culto. La questione controversa riguarda un avviso di accertamento per Ici 2008 che un Comune notificò, con posta raccomandata ad un Ente, in relazione ad un complesso immobiliare di proprietà di quest’ultimo, sito nel territorio del Comune in questione.

Il complesso immobiliare in questione risulta inutilizzato a decorrere dal settembre 2002 (quindi anche nel 2008) e in precedenza era stato utilizzato per la formazione del clero. Ma è proprio da questa situazione di mancato utilizzo che il Comune fa discendere la pretesa impositiva. Infatti, considera che il presupposto oggettivo sia concretizzato solo dall’effettivo “utilizzo” degli immobili per lo scopo. Al contrario l’Ente sostiene che il presupposto si concretizza sulla base della semplice “destinazione” allo scopo.

I Giudici veneti sostengono che è la destinazione, anche potenziale, dell’immobile e non il concreto utilizzo, il presupposto che giustifica l’esenzione del pagamento dell’Ici per gli edifici di culto prevista dall’art. 7, comma 1, del Dlgs. n. 504/92. I Giudici pongono in evidenza l’orientamento della Suprema Corte espresso con la Sentenza n. 2821/12, che statuisce che per realizzarsi il presupposto oggettivo richiesto dalla norma, nell’immobile deve essere effettivamente (ed esclusivamente) realizzata l’attività, ma i Giudici ritengono tuttavia di aderire alle opposte conclusioni a cui la Corte di Cassazione era invece giunta con la Sentenza n. 9948/08. Infatti in questa pronuncia i Giudici di legittimità sostengono come sia la “destinazione”, anche potenziale e non “l’utilizzo” concreto la ragione fondamentale posta dal Legislatore alla base dell’esenzione.