Ici: esenzioni di immobili destinati ad abitazione dei rappresentanti di una Congregazione religiosa

Nell’Ordinanza n. 17250 del 27 giugno 2019 della Corte di Cassazione, una Congregazione religiosa proponeva ricorso avverso 3 avvisi di accertamento, per gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, notificati per parziale o omesso versamento dell’Ici, con riferimento ad alcuni immobili di sua proprietà, a seguito del mancato riconoscimento da parte del Comune del diritto all’esenzione del tributo ai sensi dell’art. 7 del Dlgs. n. 504/1992. Risultato soccombente nei 2 gradi di merito, l’Ente aveva proposto ricorso alla Suprema Corte, tra l’altro, con riferimento alla destinazione di alcuni immobili a foresteria dei Ministri di culto con conseguente equiparazione alla destinazione abitativa. La Corte ha chiarito che l’esenzione  prevista per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di religione o di culto ex art. 16, lett. a), della Legge n. 222/1985, spetta a un Ente ecclesiastico anche in relazione ad un immobile destinato ad abitazione di membri della propria comunità religiosa, con modalità assimilabili ad abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari, comportando tale destinazione lo svolgimento di un’attività non commerciale, ma diretta alla “formazione del clero e dei religiosi”.