Nell’Ordinanza n. 16339 del 18 giugno 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che la controversia relativa al rifiuto di rimborso dell’Ici è devoluta alla giurisdizione tributaria, salvo il caso in cui il credito del contribuente sia incontestato per essere stato formalmente riconosciuto dall’Ente impositore. Il diritto al rimborso di un tributo non dovuto non può svolgersi secondo il modello dell’indebito di diritto comune. Le controversie in materia di rimborso di tributi sono infatti devolute allo stesso giudice cui è conferita la giurisdizione sul rapporto tributario controverso, salvo appunto il caso del formale riconoscimento della non debenza
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