Nella Sentenza n. 9790 del 19 aprile 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che, in tema di Ici, al contribuente che non abbia evidenziato nella Dichiarazione l’esistenza di una pertinenza, non è consentito contestare l’atto con cui l’area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità. Inoltre, la Suprema Corte pone in evidenza i presupposti per configurare la pertinenzialità dell’area che è adiacente all’abitazione. Tali presupposti sono: l’onere del contribuente di fornire elementi probatori, la necessità di un effettivo asservimento della pertinenza all’immobile principale, e la rilevabilità di un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi desumibile da concreti segni esteriori che dimostrano la volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a durevole servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo.




