Nella Sentenza n. 19882 del 9 agosto 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in tema di Ici, nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 51, comma 3-bis, del Dlgs. n. 159/11, il proprietario degli immobili oggetto di sequestro penale, disposto ai sensi dell’art. 2-ter della Legge n. 575/65 o del successivo art. 20 del Dlgs. n. 159/11, è soggetto passivo d’imposta, non giustificandosi alcuna esenzione dal pagamento del Tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene.
Posto che il sequestro penale, a differenza della confisca, non comporta la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti, il proprietario resta dunque il soggetto passivo d’imposta.






